OMICIDIO STRADALE: La costituzione di parte civile dei familiari non conviventi
Ammissibile la costituzione di parte civile dei nipoti in caso di sinistro stradale mortale.
IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI HA RITENUTO SUFFICIENTEMENTE DIMOSTRATA LA FAMILIARITÀ TRA I RICHIEDENTI (NIPOTI EX FILIO) E LA PERSONA DECEDUTA.
1. La "nuova” costituzione di parte civile dopo la Legge Cartabia. I riferimenti di SS.UU. n. 38481/2023
L’introduzione dell’azione civile nell’ambito del processo penale non può ridursi ad una mera enunciazione del fatto e ad una richiesta generica, ma deve contenere le approfondite ragioni per le quali la persona offesa chiede il risarcimento, e i riferimenti circa "il perché” possa ottenerlo ed in quale ammontare.
L’art. 33 del D.Lgs n. 150/2022 ( c.d Riforma Cartabia) ha previsto che: " Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente,, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.
Tale norma ha introdotto nel codice di rito penale l’art. 573 comma 1 bis ed è entrata in vigore il 30 dicembre 2022.
In tema, era sorto il dubbio (sollevato a seguito di decisione del Tribunale dell’Aquila) se tale norma si applicasse soltanto ai ricorsi pendenti al momento dell’entrata in vigore, ovvero solo a quelli proposti nei confronti delle sentenze pronunciate successivamente a tale data.
La V sezione della Corte di Cassazione, ravvisando un contrasto tra le sezioni semplici, aveva rimesso la questioni alla Sezioni Unite penali al fine di individuare un termine unitario di applicazione di applicazione dell’innovazione processuale.
Le Sezioni Unite, con decisione n. 38481/2023 hanno emanato il seguente principio di diritto: "l’art. 573 comma 1 bis, cod. proc. pen. introdotto dall’art. 33 del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione”.
2. Le Sezioni Unite puntualizzano la portata dell’art. 78 c.p.p.
Alla luce del principio sopra indicato, le Sezioni Unite hanno colto l’occasione per sottolineare che se il giudizio è sempre quello iniziale che prosegue, senza soluzione di continuità dalla sede penale alla sede civile, il possibile esito della sentenza dovrà essere valutato dalla parte civile sin dal momento iniziale della costituzione di parte civile e quindi la parte processuale che rappresenta i diritti delle persone offese e danneggiate dal reato dovrà far fronte a questa modifica "strutturando le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile”.
Questo ragionamento ha portato il massimo consesso della Suprema Corte ad affermare che: "sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stilemi dell’atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l’art. 163 comma 3, n. 4 cpc con l’esposizione in modo chiaro e specifico delle ragioni della domanda”.
La Corte poi afferma che l’art. 78 cpp non ha subito un mero "aggiustamento cosmetico” ma anzi un necessaria proiezione, sul piano della domanda civile, della mutata regolamentazione dell’impugnazione della sentenza agli effetti civili.
L’art. 78 lett. d) infatti contiene ora l’inciso "agli effetti civili” associato alle ragioni che giustificano al domanda .
La relazione accompagnatoria alla introduzione legislativa conferma che nell’ottica di un valido contraddittorio la persona offesa costituenda parte civile deve fornire sin da subito le necessarie giustificazioni in fatto, in diritto ed in relazione al "quantum” della sua domanda.
La norma è stentorea: chiarezza e specificità della domanda civile nel processo penale.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, la parte civile deve specificare le ragioni della stessa i suoi addentellati fattuali e giuridici, nonché la determinazione anche approssimativa del danno e i suoi addentellati fattuali, legislativi e giurisprudenziali producendo documentazione corroborante le suesposte ragioni.
3. La posizione dei familiari di persona deceduta a seguito di incidente stradale.
Un incidente stradale mortale determina il sorgere del diritto al risarcimento di una serie di soggetti.
Stretti familiari e familiari conviventi innanzitutto, e per costoro non vi sono particolari problematicità al loro ingresso, quali partici civili, nel processo penale.
Ma anche i familiari non conviventi possono rivendicare delle pretese suscettibili di inserimento già nel processo penale.
La Corte di Cassazione, con una giurisprudenza pressoché consolidata, statuisce che gli appartenenti al nucleo parentale diversi dal coniuge e dai figli, in particolare i nonni, i nipoti, i generi e le nuore, hanno diritto di ottenere il ristoro per la perdita del proprio congiunto, anche se con questo non conviventi, purché dimostrino la "effettività e la consistenza della relazione parentale. (ex plurimis: Corte di Cassazione, III Sez. Civ., ordinanza 26140/23).
La Suprema Corte, con la sentenza 16019 del 7 giugno 2024, confermando così altre precedenti pronunce in materia (Cass. n. 7743/2020; Cass. n. 29332/2017; Cass. n.21230/2016) ribadisce anzitutto che in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per morte di un parente proposta dai congiunti, spetta a quest’ultimi la prova della consistenza ed effettività della relazione parentale, sottolineando che a tal fine non è necessario provare il rapporto di convivenza con il defunto: tale requisito, infatti, non assurge a "connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno”.
Tale importante assunto si fonda proprio sulla menzionata ampia lettura dell’art. 29 Cost.: la "società naturale” cui il disposto fa riferimento, non tutela la sola "famiglia nucleare” (costituita da coniuge, genitore e figli), ma anche il rapporto tra nonni e nipoti; questo particolare legame, la cui rilevanza ed essenzialità nell’odierna società è sempre più fondamentale, per esser ritenuto giuridicamente rilevante e quindi degno di tutela, e può altresì essere svincolato dal requisito della convivenza.
Come è noto il danno morale, in quanto qualsiasi reato cagiona alla persona il cosiddetto turbamento morale, altresì definito pretium doloris suscettibile di risarcimento. In tal caso il danno morale è rilevante in quanto il nipote ha perduto la propria affettuosa nonna.
A seguito di tali considerazioni nell’ambito di un procedimento penale per violazione dell’art. 589 bis c.p. per investimento pedonale con decesso, anche i nipoti della vittima, lese moralmente dall’accaduto, possono in teoria esercitare il diritto di costituirsi parte civile.
Pur di fronte alla opposizione dell’imputato, le parti civili che dimostrano con fotografie e dichiarazioni testimoniali la sussistenza di un vincolo affettivo forte e la effettività del legame parentale possono essere legittimate alla costituzione.
Di recente un Giudice delle Indagini Preliminari, investito della questione, ed alla luce della documentazione prodotta ha ritenuto ammissibili tutte le costituzioni di parte civile "riscontrata la loro regolarità formale e sostanziale”.
Decisione in linea con la Giurisprudenza del settore e che ha comunque valutato positivamente la documentazione prodotta ai fini delle reale sussistenza del diritto.
Milano, lì 20 luglio 2025 avv. Filippo Castellaneta (www.modernlaw.it)
Articolo scritto il 20/07/2025