STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

Omicidio stradale.

Omicidio stradale.
OMICIDIO STRADALE 

La difesa dell’imputato anche in prospettiva della "Riforma Cartabia”
Alla ricerca di una pena mite nella severità, eccessiva,  delle previsioni legislative.
 
1. La scure (inutile) del legislatore.

Il legislatore del 2016, ipotizzando che "pene più severe spingano ad una guida più prudente”, ha introdotto, con l’art. 1 comma 1 della Legge n. 41 del 23 marzo 2016, il nuovo art. 589 bis del codice penale che punisce l’ "omicidio stradale”.
Tale norma sanziona chi cagioni, per colpa, la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.
La pena prevista è della reclusione da 2 a 7 anni. 
Detta pena base è destinata fatalmente ad aumentare qualora il conducente sia sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti (da 8 a 12   anni).
Se il conducente che provoca il sinistro stradale è in stato di ebbrezza alcolica con valori determinabili in un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 per litro, è punito con pena da 5 a 10 anni di reclusione.
Se si accerta che il conducente provoca l’incidente mortale violando la regola del semaforo rosso o facendo inversione di marcia, o tenendo una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita, o superiore di 50Km a quella consentita, la pena prevista è da 5 a 10 anni.
Il sesto comma dell’art. 589 bis c.p. prevede, poi, ulteriori aumenti di pena nella ipotesi in cui il fatto è commesso da persona sfornita della patente di guida oppure con patente revocata o con veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Ed ancora, l’ottavo comma dell’art. 589 bis c.p. prevede ulteriori aumenti di pena (addirittura fino ad un triplo) qualora il conducente provochi la morte di più persone, ovvero la morte di una persona e lesioni ad altre persone.
Un quadro sanzionatorio molto severo che però ha prodotto una diminuzione abbastanza ridotta dei sinistri stradali mortali: nel 2015, anno precedente l’approvazione della legge erano stati 3428, nel 2016 furono 3283 (addirittura in aumento!) nel 2017 (ossia nell’anno immediatamente successivo all’approvazione della legge n. 41) furono 3378, e quindi 3334 nel 2018 e 3173 nel 2019. 
I dati del 2020 e del 2021 sono chiaramente imparagonabili per i molti mesi di lockdown totale o parziale che il Paese ha dovuto osservare per la pandemia.
Come è facile notare, l’inasprimento delle pene non ha sortito gli effetti sperati a conferma che non è la severità, e quasi ineluttabilità, delle sanzioni previste a far mutare le condotte pericolose degli automobilisti.
Come sempre è l’humus culturale, sociale e di valori nel quale ci si forma e si cresce che è il migliore deterrente da comportamenti penalmente rilevanti. 

2.La severità sanzionatoria e la vita dell’imputato.

Alle gravi sanzioni penali sopra elencate devono poi aggiungersi le sanzioni accessorie della possibile sospensione o revoca della patente di guida cosi come disciplinate dagli articoli 222 e 223 del Codice della Strada.
Il prefetto valuta se sospendere la patente "ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità”.
L’art. 222 del Codice della strada prevede e disciplina le ipotesi di sanzioni accessorie all’accertamento dei reati.
Tale norma prevede la sospensione o la revoca della patente.
Per i casi meno gravi la sospensione può essere fino a 4 anni (diminuita di 1/3 per i casi di patteggiamento), per i recidivi e per i casi più gravi (guida in stato di alterazione) è prevista la revoca con possibilità di acquisire nuovamente la patente dopo almeno 15 anni.
Come è evidente, sono  conseguenze molto dolorose che possono sconvolgere la vita sociale e sopratutto lavorativa del reo.
Pensate alle conseguenze di una carcerazione per un reato colposo, commesso da una persona fino a quel momento incensurata, o alle conseguenze dell’applicazione di una pena superiore a due anni di reclusione e quindi non sospendibile che implica la sottoposizione a misure alternative alla detenzione.
Pensate alle conseguenze sulla vita sociale e lavorativa. 
Pensate a quella persona che ha bisogno dell’autovettura o dell’automezzo per lavorare, che necessita della patente per il mestiere che svolge.
E pensate a quella persona che ha necessità dell’autovettura per gli spostamenti magari perché abita in paesi di provincia mal collegati con i centri urbani. 

3.Le possibilità di vedere diminuite le sanzioni.

La disciplina dell’omicidio stradale, trasfusa nell’art. 589 bis c.p.,  prevede una sola possibilità di applicazione di una attenuante.
"Se l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà”, recita l’ art. 589 bis  settimo comma.
La Cassazione sul punto ha ribadito che non è necessaria una condotta colposa della vittima per far applicare tale attenuante, ma una condotta  basata anche un comportamento anomalo da parte della persona offesa o da parte di un altro soggetto anche non coinvolto nel sinistro stradale ( tra le altre Cass. n. 24820/2021 del 25.6.21 IV sez. penale).
La natura oggettiva della diminuente comporta che essa può essere integrata anche da condotte, o elementi, diversi dalla condotta del danneggiato, purchè abbiano avuto una concreta incidenza sull’evento morte o lesioni. Pertanto anche ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che abbiano comunque inciso sulla causazione dell’incidente possono essere rilevanti per l’applicazione dell’art. 589 comma 7.
L’avvenuto risarcimento del danno può far scattare l’attenuante di cui all’art. 62 bis c.p.
La personalità positiva dell’indagato, desunta da elementi concreti prima e dopo il reato, può sostanziare la richiesta di attenuanti generiche (art. 62 bis c.p).
Per le pene accessorie il ricorso al patteggiamento può far diminuire di un terzo il periodo di sospensione della patente.
Elementi favorevoli alla condotta ed alla personalità dell’imputato possono indurre il prefetto ad applicare la sanzione accessorie più contenuta nel tempo.
Come sempre saranno le circostanze del reato a determinare in concreto entità della pena e durata della sanzione accessoria.

4. La difesa dell’imputato in caso di omicidio stradale.

4.1 Nella fase iniziale.
L’attività difensiva da compiersi nella ipotesi di imputazione per omicidio stradale (o anche per lesioni aggravate derivanti da sinistro stradale) è rilevante e complessa.
In ogni caso, ed ove possibile,  il difensore deve visionare lo stato dei luoghi ove è avvenuto il sinistro accompagnato da un consulente tecnico.
Opportuno anche prendere contatti con le forze di polizia intervenute sul luogo del sinistro per recuperare dati e quante più informazioni possibili e recepire dall’assistito le informazioni relative alla dinamica.
Assistere il cliente nella ipotesi di effettuazione dell’etilometro o nel caso di prelievi ematici.
4.2 Nella fase di indagini preliminari 
Partecipare, con consulente  alle attività di ricerca della prova disposte  dal Pubblico  Ministero.
Svolgere, ove necessario, investigazioni difensive per ricostruire la dinamica del sinistro anche in relazione alle eventuali concause che lo hanno determinato.
Avvalersi di consulenti per l’esame delle analisi cliniche dell’assistito.
Opporre eventuali sanzioni amministrative laddove la descrizione della dinamica non è quella, invece, promanante dagli elementi assunti dalla accusa.
4.3 Nella fase processuale
Occorre avere per tempo e quindi tempestivamente il quadro completo della situazione per decidere la strategia difensiva.
Nella ipotesi di 589 bis  c.p. aggravato dallo stato di alterazione, occorre valutare, nella ipotesi di alterazione per l’assunzione di  stupefacente, se lo "stato” di alterazione ha influito sulla condotta di guida o se era preesistente e quindi ininfluente.
Ove i dati raccolti sono condivisi e inducano a ritenere che non sia possibile migliorarli attraverso la istruzione dibattimentale, è opportuno valutare la scelta di un rito alternativo (patteggiamento o rito abbreviato) così creando le premesse per una pena più mite o addirittura "controllata” nella sua entità.
La difesa dell’imputato dell’art.589 bis c.p. non aggravato consente  margini di manovra più ampi, quello aggravato delle scelte più oculate.
In ogni caso la scelta dibattimentale si rende necessaria ove approfondimenti tecnico scientifici  con la supervisione del Giudice decidente possano contribuire ad una ricostruzione della dinamica e dei fatti più conveniente al nostro assistito.

5. La riforma della Giustizia della Ministra Cartabia.

La riforma del processo penale in discussione in parlamento non prevede modifiche all’art. 589 c.p..
Tuttavia:
La norma dell’art. 15 lettera b) della Legge Delega prevede la possibilità di estendere il regime della procedibilità a querela di parte ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio, individuati nell’ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni. E quindi potrebbero rientravi le lesioni colpose aggravate da cui deriva una malattia anche gravissima: reato previsto dall’art. 590 bis comma 1 c.p.
Si sottolinea infatti che in tali casi spesso la persona offesa è disinteressata alla punizione del responsabile perché è già, o sarà, risarcita dalle Compagnie assicuratrici che manlevano il civilmente il responsabile.
L’art. 1 comma 17 lett. b) della Legge Delega prevede la possibilità di estendere le sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, quali la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità, per le pene detentive fino a 4 anni.
Questa previsione consentirebbe di evitare il carcere per le condanne fino a 4 anni a seguito di violazione dell’art. 589 bis c.p. purchè la sanzione sostituiva contribuisca ala rieducazione del condannato.
La norma dell’art. 590 bis c.p., prevede all’ultimo comma, così modificato dalla Legge n. 134/2021 prevede che "il delitto è punibile a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle aggravanti previste dal presente articolo” .
Le aggravanti richiamate sono quelle relative alla guida in stato di ebbrezza oppure in stato di alterazione dovuta a stupefacenti, a chi cagioni le lesioni guidando ad una velocità doppia di quella consentita, al conducente che attraversi una intersezione col semaforo rosso o contromano, e al conducente che faccia inversione del senso di marcia.
Vale a dire rimarrebbero procedibili di ufficio le ipotesi di lesioni cagionate da un incidente stradale la cui condotta di guida sia particolarmente grave e omissiva di norme di comportamento imprevedibili da parte degli altri utenti della strada.

Avv. Filippo Castellaneta 

Articolo scritto il 25/12/2022