STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

Reati edilizi/ Gli effetti della rimessione in pristino.

Reati edilizi/ Gli effetti della rimessione in pristino.
Reati edilizi/ Rimessione in pristino: 
il delicato confine tra reato edilizio in area vincolata e reato paesaggistico

Per affrontare tale argomento occorre prendere le mosse dall’ analisi dell’art. 44, lett. c) della l. 380/2001  e dell’art. 181, comma 1 del D. Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio).

L’art. 44 lett c) prevede e punisce il c.d. reato edilizio in area vincolata, ossia la lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio (come individuata dall’art. 30, 1° comma, dello stesso T.U.) e  gli interventi edilizi, nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico ed ambientale, effettuati in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso di costruire.

L’art. 181, comma 1, invece, sanziona chiunque, senza la prescritta autorizzazione, o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici. 

In entrambi i casi, oggetto di tutela è tanto l’ambiente, quanto l’interesse a che l’amministrazione competente possa esercitare controlli efficienti. 
Le dette norme, quindi, sanzionano  una condotta volta ad incidere in modo rilevante non soltanto sull'assetto del territorio, ma sull'intero ambiente, determinando un vulnus alle condizioni di vita della popolazione residente e comportando una lesione del paesaggio, che va considerato anche una risorsa, non soltanto naturalistica, ma anche economica, poiché rappresenta fonte di introiti per la collettività (Cass. Sez. III 15 novembre 1997 n. 10392 e Cass. Sez. III 3 ottobre 2008, n. 37751).

Come si può notare, il confine che distingue il reato edilizio in area vincolata ed il reato paesaggistico e sottilissimo e spesso impercettibile, non si spiega, quindi, la netta divergenza quanto al trattamento sanzionatorio e alle fattispecie estintive, ed in particolare alla c.d. remissione in pristino ex art. 181 co.1-quinquies, che assume valenza processuale solo per il reato paesaggistico.

Numerose istanze di incostituzionalità sono state sollevate sul tema ma l’esito delle stesse non è stato  favorevole ai remittenti.

Per l'effetto di quanto detto,  con ordinanza n. 248/2008 dalla Corte Costituzionale le due fattispecie su esaminate sono state ritenute solo analoghe, ma aventi oggetti giuridici diversi, e pertanto  il Giudice non può, in via di principio, dare un’interpretazione estensiva di una norma premiale, di natura chiaramente eccezionale. 

Tale orientamento è stato confermato dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n.33542 del 31.8.2012.

Tale arresto giurisprudenziale ha ribadito che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa e, in ogni caso, prima che intervenga una sentenza di condanna estingue solo ed esclusivamente il reato di cui al comma 1 dell'art. 181 del d. lgs. n. 42 del 2004, lasciando, al contrario, inalterata l'obbligatorietà dell'azione e della repressione penale per la fattispecie di reato urbanistico.  

L’auto-demolizione dell’immobile abusivo non produce, quindi, effetti estintivi del reato. Tale evenienza, può solo essere oggetto di valutazione da parte del Giudice penale per la determinazione della pena e relativamente alla mancanza di un danno penalmente rilevante o alla buona fede dell’imputato (Cass. Sez. III n. 19317/2011 e Cass. Sez. III n. 25026/2011).

Considerando i precedenti richiamati e dalle sommarie indicazioni fornite, si può quindi concludere che la Consulta ha inteso scoraggiare ulteriori iniziative volte al vaglio della predetta norma affermando che il diverso trattamento normativo esaminato trova giustificazione nella peculiare esigenza di tutela dei beni paesaggistico-ambientali «considerata tra i principi fondamentali della Costituzione come forma di tutela della persona umana nella sua vita, sicurezza e sanità, con riferimento anche alle generazioni future, in relazione al valore estetico-culturale assunto dall'ordinamento quale valore primario ed assoluto insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro» (Corte Cost. ord. n. 46/2001)

Pertanto, l’unica possibilità di evitare la  condanna per un reato edilizio è e resta la sanatoria, in via ordinaria o in via straordinaria e non vi è, ad oggi, la possibilità di poter  allargare le maglie  sul punto.


Avv. Anita  DiGirolamo*
*partner di modernlaw per la Regione Basilicata