STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/STUPEFACENTI. Quando non è punibile l'uso di gruppo.

PENALE/STUPEFACENTI. Quando non è punibile l'uso di gruppo.
PENALE/ Stupefacenti : Quando non è punibile l’ "uso di gruppo” di droga.

E’ usuale, soprattutto tra i più giovanni, acquistare stupefacente di tipo leggero ( marijuana, hashish) da dividere  tra i consumatori e/o da consumare insieme.

La fattispecie è sempre stata considerata dalla Giurisprudenza : sia nella formulazione originaria  dell’art.  73 DPR 309/90, sia in quella modificata a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 21.2.2006 n. 49, sia nella prassi successiva alla sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale che ha ripristinato la precedente formula legislativa.

Della questione si è anche occupata la Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza n. 25401/2013 che ha stabilito quali sono le condizioni per la "non punibilità” dell’uso di gruppo di sostanze stupefacenti.

Secondo questa pronuncia  il consumo di gruppo di droga, sia nell’ipotesi di acquisto congiunto che in quella di mandato all’acquisito collettivo ad uno dei consumatori non è penalmente rilevante, ma integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 75 DPR 309, quando ricorrono determinate  circostanze.

Ecco quali sono queste circostanze :
a) L’acquirente deve essere uno degli assuntori;
b) L’acquisto avvenga sin dall’inizio anche per conto degli altri componenti del gruppo;
c) I mandanti dell’acquisto abbiano una identità certa e abbaiano espresso (anche tacitamente) la loro volontà di procurarsi al sostanza per mezzo di uno dei compartecipi.

In tali casi la condotta è scriminata: trattasi  di uso personale con particolari modalità per l’acquisto e per la detenzione : può anche verificarsi, infatti, che l’acquirente acquisti e detenga la sostanza e la distribuisca al momento del bisogno agli altri compartecipi assuntori.
Decisive, in tali casi, ai fini della prova in giudizio, appaiono, comunque, la modica  quantità di sostanza e le dichiarazioni convergenti degli interessati. 

A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio associato Castellaneta-D’Argento Milano). 
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