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PENALE/ Stalking.Il divieto di"avvicinamento" alla vittima.

PENALE/ Stalking.Il divieto di
PENALE/ Stalking : contrasto giurisprudenziale in relazione ai divieti per lo stalker.

Sempre più ampia l’applicazione, in fase cautelare, dell’art. 282 ter che prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Tale norma recita : "Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone”.

Sul punto è’ sorto un contrasto giurisprudenziale, a livello di decisioni della Suprema Corte di Cassazione, circa la le limitazioni di movimento da imporre allo stalker .

Infatti secondo un pronuncia di qualche mese fa della VI sezione si ritiene che il Giudice  debba modellare il provvedimento tenendo conto della situazione di fatto  e ritenere di applicare il divieto a luoghi predeterminati definibili come "abitualmente” frequentati dalla persona offesa.

Di recente, invece, la V sezione penale, con decisione n. 48395/14 depositata il 20 novembre 2014 ha ribadito che il divieto di avvicinamento deve intendersi in maniera ampia a tutti i luoghi frequentati dalla vittima del reato.

Nel caso di specie il Giudice di merito aveva disposto a carico dell’indagato ed ex convivente della denunciante,   il divieto di ingresso nella città abitata da costei.

L’indagato accusato del reato di cui all’art. 612 bis  aveva eccepito la eccessiva ampiezza del divieto sottolineando che egli avesse interesse a recarsi presso la città ove domicilia la vittima per  varie esigenze personali quali i rapporti con i medici di fiducia  ed i rapporti con le banche.

La V sezione della Corte ha respinto il ricorso ritenendo che in dette situazioni debba essere privilegiato  il diritto alla libertà di movimento della persona offesa ritenendo che nella materia sia l’art. 282 bis ( introdotto nel 2001 ) a prevedere un divieto generico di avvicinamento e che invece l’art. 282 ter ( introdotto in seguito con il D.L. n. 11/2009)  esprima la volontà del legislatore di prevedere la  possibilità di provvedimenti giudiziali che impongano l’avvicinamento ad "ogni luogo” frequentato dalla persona offesa.

A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio associato Castellaneta-D’Argento Milano). 
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