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PENALE/ SS.UU su ricettazione e incauto acquisto

PENALE/ SS.UU su ricettazione e incauto acquisto
PENALE/ Ricettazione e incauto acquisto. Come distinguerli.

L’ art. 648 c.p. prevede il delitto di ricettazione e punisce chi al fine di profitto acquista o riceve od occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto.
L’art. 712 c.p. prevede la contravvenzione di incauto acquisto e punisce chi, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato.

Si è discusso molto in relazione ai profili di distinzione delle due fattispecie: alcune interpretazioni giurisprudenziali facevano leva sull'elemento psicologico asserendo ad esempio che il dolo diretto era necessario per la ricettazione, e non era possibile prevedere il dolo eventuale, in quanto il dolo eventuale equivale al dubbio sulla provenienza della res e la esistenza del "dubbio” sarebbe stata più confacente alla fattispecie di cui allart. 712 c.p.

Altro orientamento riteneva che l’elemento psicologico della ricettazione potesse essere integrato anche da dolo eventuale, ossia dalla mera accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di provenienza delittuosa.

Sul tema sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 12433 del 30.3.2010 ( ric. Nocera)

 Detta sentenza ha stabilito innanzitutto che la rappresentazione del "dolo eventuale” essendo figura di costruzione giurisprudenziale e dottrinale, in questo caso può essere riferita non all'evento ma ad un presupposto  del fatto (la provenienza della cosa).

Il Supremo Collegio ha poi emanato  i seguenti principi:

1) L’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto;

2) ai fini della configurabilità della contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza non occorre che sia accertata la provenienza delle cose da reato,perché è richiesta solo la prova dell’acquisito o della ricezione, senza gli opportuni accertamenti, di cose rispetto alle quali l’agente abbia motivi di sospetto circa la loro provenienza.

Pertanto per la ricettazione occorre un "ragionevole convincimento che l’agente abbia accettato il rischio della provenienza delittuosa della cosa."
Per l’incauto acquisto devono ricorrere elementi fattuali in forza dei quali l’agente avrebbe dovuto desumere il "sospetto” della provenienze illecita.

A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.