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PENALE/ Sordomutismo e imputabilità.

PENALE/  Sordomutismo e imputabilità.
PENALE Sordomutismo e incapacità di intendere e di volere: la  Cassazione ritiene indispensabile l’accertamento "caso per caso”. 
      
L’art. 88 c.p.  stabilisce che non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.

L’art. 89 c.p. prevede, altresì, la diminuzione della pena per chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere.

L’alterazione della mente, per potersi parlare di inimputabilità, deve  dipendere da una infermità, fisica o psichica sussistente al momento del fatto.

Il sordomutismo non  di per sé uno stato necessariamente "psicopatologico” in quanto chi è affetto da tale infermità può essere capace o anche incapace di intendere e di volere.
 
Per valutare la condotta di una persona affetta da sordomutismo è necessario una accertamento specifico da svolgersi "caso per caso”.

Allorchè ci si trovi di fronte ad un contrasto tra la consulenza del PM e la produzione effettata dalla difesa in punto di sussistenza di una incapacità di intendere e di volere di persona sordomuta,  il Giudice non può propendere aprioristicamente per una delle due tesi ma deve necessariamente  disporre una perizia che accerti in concreto la capacità di intendere e di volere del soggetto al momento del fatto.

La Cassazione con sentenza del 18.4.2013  n.17701 della III sezione penale ha ribadito questo principio affermando per l’appunto che "In tema di imputabilità il sordomutismo non è uno stato necessariamente  psicopatologico, ma richiede soltanto che tanto la capacità che la incapacità del sordomuto formino oggetto di uno specifico accertamento che sia compiuto "caso per caso”.

Tale orientamento è costante nella giurisprudenza della Suprema Corte e non si rinvengono contrasti nei pochi precedenti riscontrati: il sordomutismo non è di per sé "malattia” ma può alterare lo sviluppo della psiche, l’influenza sulla condotta del reo,tuttavia e come al solito,  è da accertare in maniera specifica.

Quello che è utile sottolineare è altresì che questa sentenza ha annullato la sentenza di merito che aveva stabilito la "capacità” della persona sordomuta sulla base della sola risultanza della consulenza del pubblico ministero,  avversata dalla difesa, e senza procedere alla nomina di un perito per accertare la effettiva capacità o incapacità  dell’imputato al momento del fatto.

Sul punto specifico questo arresto giurisprudenziale appare correttamente orientato a ribadire la terzietà del Giudice rispetto agli accertamenti scientifici prospettati dalle parti e ispirato al criterio processuale del contradditorio sulla scienza, ossia alla necessità, nel processo penale,  che le teorie scientifiche prospettate  dalle parti possano esser confrontate tra di loro al fine di ottenere una sintesi (attraverso l’accertamento peritale di ufficio)  necessaria ai fini del giudicare .


Avv. Filippo Castellaneta ( studio Castellaneta & D'Argento Milano)