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PENALE/ Rischia la bancarotta l'imprenditore fallito che non ha riscosso crediti.

PENALE/ Rischia la bancarotta l'imprenditore fallito che non ha riscosso crediti.
PENALE/ L’imprenditore rischia la bancarotta se non riscuote un credito e poi fallisce.

Ai sensi dell’art. 216 della legge fallimentare è punito, a titolo di bancarotta fraudolenta, con la reclusione da 3 a 10 anni l’imprenditore che distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i suoi beni o quelli dell’azienda.

Secondo la Giurisprudenza costante della Cassazione rientrano nella nozione di "beni” appartenenti al fallito le cose oggetto del diritto di proprietà, i diritti immateriali ed i crediti.

Non sono ricompresi nella nozione suddetta quei  "beni” che non sono mai entrati nel patrimonio del fallito .

Di recente la sezione quinta della Cassazione ( sentenza n. 32469/2013)  ha confermato che il depauperamento "apprezzabile” del patrimonio della azienda, ai fini della configurazione del reato di bancarotta, va inteso come riferito ad una nozione di patrimonio in senso lato comprensivo di beni materiali ed immateriali ed anche delle ragioni di credito che avrebbero dovuto concorrere alla formazione dell’attivo.

Pertanto anche la esistenza di un credito non riscosso costituisce un bene che l’imprenditore, non attivandosi per la riscossione, ha impedito che entrasse nella massa attiva.

Sicchè nella ipotesi di fallimento ed ai fini della determinazione del reato di bancarotta la condotta del fallito negligente che sia rimasto inerte nella riscossione di crediti rappresenta depauperamento dei beni aziendali  e può determinare la iscrizione nel registro degli indagati, per bancarotta, dell’imprenditore. 

A cura della redazione di www.modernlaw.it  ( studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.