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PENALE. REATI SOCIETARI. Durata della interdizione a seguito di bancarotta

PENALE. REATI SOCIETARI. Durata della interdizione a seguito di bancarotta

Nuova pronuncia della Suprema Corte in riferimento alla durata della pena accessoria della inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale susseguente alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta .

La V sezione penale con sentenza n. 628/14 depositata il 10 gennaio 2014 ha stabilito che il tenore letterale dell'art. 216 ult. comma R.D. 16 marzo 1942 n. 267 non può essere superato da interpretazioni diverse: quella disposizione prevede che in caso di condanna per bancarotta fraudolenta la durata della pena accessoria  della incapacità all'esercizio di una impresa commerciale è di 10 anni  .

Nonostante l'art. 37 c.p. prescriva : " Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale  inflitta".

La questione, tuttavia,  rimane aperta giacchè qualche mese fa altra sezione della Corte aveva ritenuto, invece, che prevalesse il principio di cui all'art. 37 c.p. e che la pena accessoria non potesse avere durata superiore alla  pena detentiva inflitta.

In ogni caso appare eccessivo il termine di 10 anni di incapacità che significa impossibilità per la persona condannata di poter riavviare una impresa per un tempo notevole.

a cura della redazione di www.modernlaw.it