STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/ "Pericolosità sociale" cos'è, come si stabilisce.

PENALE/
PENALE/La "pericolosità sociale” per l’applicazione di misure di sicurezza. 

Il nostro codice penale prevede le misure di sicurezza personali da applicare nei confronti di autori di reato particolarmente pericolosi.

Le misure di sicurezza si dividono in misure detentive:
-OPG (ora REMS);
- casa di cura e custodia;
-colonia agricola;casa di lavoro,

e misure non detentive:
-libertà vigilata;
-divieto di soggiorno.

Per l’applicabilità delle stesse devono sussistere due condizioni:
L’aver commesso un fatto previsto dalla legge come reato;
La sussistenza del requisito soggettivo della "pericolosità sociale”. 

Ai sensi dell’art. 203 c.p. è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, "quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reato”.

Il magistrato per valutare la pericolosità sociale nei soggetti dichiarati incapaci di intendere e di volere,  per vizio totale o parziale di mente, deve fondarsi su un parere tecnico espresso da un perito.

La valutazione non è supportata da criteri quantitativi ma da elementi che possono essere desunti sostanzialmente dalla condotta del reo, valutata pericolosa, successiva al reato, nonchè dalla adesione del soggetto alla cura prescritta, e quindi dal rispetto delle regole a costui imposte e dai propositi di ravvedimento e di reinserimento.

Significativa, a tal proposito,  la sentenza che esprime sempre la superiorità decisionale del magistrato rispetto al responso del perito : " la nozione di pericolosità sociale come individuata ai sensi dell’art. 203 c.p. non può essere confusa con la pericolosità valutata esclusivamente sul piano psichiatrico in riferimento alla natura e alla evoluzione dello stato patologico del soggetto, sicchè la valutazione indicata dall’art. 203 c.p. costituisce compito esclusivo del giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti né rinunciarvi, pur dovendo tenere conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell’imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dal perito” .

 Altra sentenza specifica che : " Il giudice dovrà pertanto tenere conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici, sulla loro evoluzione, ma anche di ogni altro elemento desumibile dall’art. 133 c.p. fra cui la gravità dei reati commessi, le condizioni di vita dell’infermo, il suo ambiente familiare e sociale, i supporti su cui può contare all’esterno, così da approdare ad un giudizio di pericolosità che deve essere quanto più possibile esaustivo e completo” ( Cass. 4094/2010 , Lovely).

Il Magistrato quindi, applica i criteri che gli suggerisce l’art. 133 c.p. considerando, però quanto il perito gli suggerisce e gli propina sul piano terapeutico.

Ed il perito a sua volta a quali indicatori fa riferimento per stabilire o meno la pericolosità sociale di un soggetto non imputabile o parzialmente imputabile?

 Il Fornari nel noto manuale ( Trattato di psichiatria forense ed.UTET) distingue tra indicatori interni ed indicatori esterni della pericolosità sociale.
I primi  sono di natura clinica e quindi intimamente connessi alla patologia clinica da cui è affetto il soggetto periziando.
In tale ambito si valuteranno : la presenza e la persistenza della sintomatologia psicotica, l’assenza di insight, la non accettazione alle farmacoterapie prescritte, la notizia di uno o più scompensi comportamentali.
Gli indicatori "esterni” sono invece quelli che si riferiscono ad una valutazione delle condizioni individuali ed extracliniche.
Tra questi : ambiente socio familiare di appartenenza, la presenza di adeguati servizi psichiatrici sul territorio, le possibilità di reinserimento, le opportunità di sistemazione logistica, il rifiuto di precedenti frequentazioni influenti sulla condotta deviante.

Deve infine rilevarsi come il concetto di "pericolosità sociale” è tipico, se non esclusivo del nostro Paese: in altri Paesi europei gli elementi di valutazione sono esclusivamente clinici e mirati a definire il "rischio di commettere violenza” oppure di "arrecare danno ad altri”.

A tal proposito va riferito che è in corso di realizzazione un progetto quadriennale (2014-2017) europeo nell’asse COST (cooperation in Scienze and Technology) che ha come obiettivo quello di individuare gli specifici fattori che determinano la prolungata permanenza nei servizi psichiatrici forensi.

La definizione del rischio e del pericolo devono essere intesi come una valutazione complessa nella quale confluiscono più fattori e che non deve avere solo riguardo alla persona  ma anche al contesto ambientale ed alla tipologia di interventi eseguiti.

La valutazione di tali problematiche diventa sempre più specifica, tant’è che a strumenti cosiddetti di prima generazione (che valutavano solo i dati clinici) si sono sostituiti prima criteri di seconda generazione (caratterizzati dal fatto che è possibile l’applicazione a tutti per la standardizzazione delle verifiche attuabili) ed infine strumenti di terza generazione.
Questi ultimi  prevedono che i due metodi precedentemente usati, quello meramente clinico , e quello statistico-matematico, si fondono insieme per accogliere le reciproche caratteristiche e per raggiungere l’obiettivo di formulare un giudizio di prevenzione del comportamento violento che sia strutturato, basato sulle evidenze e finalizzato alla gestione delle possibili recidive.

Tale metodologia che trova la sua base in Canada nel gruppo di ricerca della Simon Fraser University ha individuato due settori di operatività: quello della identificazione del rischio e quello di gestione del rischio ed ha ideato una serie di "scale” specifiche che riguardano, a loro volta, fattori di rischio statici e fattori di rischio dinamici.

Come è facile notare si studiano sistemi sempre più elaborati e analitici per verificare la effettiva possibilità di rischio di violenza da parte di soggetti affetti da da malattia o infermità psichiche e che hanno commesso il reato a causa delle loro patologie.
Sistemi questi  che consentono sicuramente una valutazione molto più approfondita della nostra”pericolosità sociale” e consentono di fornire al Giudice strumenti più adeguati ai fini della decisione.

Avv. Filippo Castellaneta