STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/Ora il risarcimento estingue il reato.

PENALE/Ora il risarcimento estingue il reato.
PENALE/ Pagando o eliminando le conseguenze dannose del reato si può rimanere incensurati.

La riforma del processo penale varata con la legge 103/2017 ( in vigore dal 3.08.2017) ha introdotto una nuova norma del codice penale: l’art. 162 ter dal titolo "estinzione per condotte riparatorie”.

Sistematicamente la norma è ben collocata : è inserita dopo l’art. 162 c.p. che prevede la oblazione per i reati contravvenzionali  e dopo l’art. 162 bis che, nel 1981, introdusse la possibilità di oblazione per le contravvenzioni punite con pene alternative  ( cioè  arresto o ammenda).

Siamo nell’ambito del titolo VI del libro I del codice penale che prevede le possibilità di estinzione dei reati per varie  cause (amnistia, prescrizione, morte oblazione ed ora, condotte riparatorie).

La nuova norma  prevede che il reato venga estinto se  l’imputato entro la data di apertura del dibattimento ha riparato il danno cagionato dal reato mediante il risarcimento o le restituzioni ed ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose del reato.

Importante sottolineare che l’art. 162 ter si applica esclusivamente per i reati la cui procedibilità è "a querela soggetta a remissione” (esclusi quindi i reati di violenza sessuale  di cui agli artt. 609 bis e ss c.p.p. in forza della disposizione di cui all’art. 609 septies che rende la querela proposta irrevocabile).

All’imputato che intende effettuare tali azioni risarcitorie o riparatorie  è consentito anche avere una dilazione.

Infatti il comma 2 della medesima norma sancisce che se il querelato dimostra di non aver potuto adempiere , per fatto a lui non addebitabile, al risarcimento entro il termine di apertura del dibattimento può chiedere al giudice un termine non superiore a sei mesi per provvedervi.

In tal caso il Giudice sospende il processo e rinvia ad una data ricompresa entro il massimo di 90 giorni dopo la scadenza semestrale.

Il Giudice deve emettere la sentenza di estinzione del reato "sentita la persona offesa”, e comunque, nel caso in cui ritenga congrua l’offerta dell’imputato può anche procedevi in dissenso della persona offesa (art. 162 ter primo comma ultima parte): in tal caso l’imputato deve formulare una offerta reale ai sensi dell’art. 1208 del codice civile.

In definitiva la norma consente di rimanere incensurati a chi riesce a risarcire il danno e ad eliminare le conseguenze dannose del reato : la applicabilità, come detto sopra, è limitata ai soli reati perseguibili a querela.

Naturalmente è avvantaggiato chi possiede i mezzi economici per poter risarcire o riparare, il non abbiente ha meno possibilità anche se le condotte riparatorie potrebbero consistere in un "facere” nella disponibilità e possibilità di tutti.
 
A cura della redazione del sito www.modernlaw.it ( studio legale associato Castellaneta, D’Argento Milano) .