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PENALE/ Minorenni e induzione alla droga.

PENALE/ Minorenni e induzione alla droga.
PENALE/ Minori e sostanze stupefacenti . 

L’art. 80 primo comma della legge sugli stupefacenti (DPR 309/1990) recita " Le pene previste per i delitti di cui all’art. 73 (I comma da 6 anni  a 20 anni, IV comma da 2 anni  a 6 anni, V comma da 6 mesi a 4 anni e, per tutti,  la previsione della multa) sono aumentate da un terzo alla metà nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore”.

L’art. 82, poi, della stessa legge stabilisce che : "Chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all’uso medesimo, è punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da € 1032,00 ad € 5.164”

Dette norme quindi, sposando un particolare indirizzo legislativo che tende a punire con maggiore severità, le attività di cessione di droga e di induzione all’utilizzo della droga rivolte verso soggetti di età minore, prevedono un sensibile aumento di pena per chi commette il reato rapportandosi con soggetti più deboli.

Esse delimitano il quadro della tutela del minore destinatario e vittima di attività riconducibili allo spaccio di droghe e con il previsto aumento delle pene cercano di dissuadere gli spacciatori da attività che coinvolgano le fasce più deboli quali appunto i minori di età.

Tuttavia va ricordato che:
- la aggravante dell’art. 80 DPR 309 non si applica allorchè il reo non fosse a conoscenza dell’età del cessionario o comunque non aveva validi motivi per ritenere che non fosse maggiorenne;

-la attività di induzione deve essere caratterizzata per la coazione psicologica del soggetto passivo ad opera del reo. 

Proprio in questo solco si inserisce, Cassazione  VI  sezione penale  con sentenza n. 32387 dell’1.07.2010 (senza precedenti in termini e senza smentite successive) ha ritenuto, appunto che il delitto di induzione all’uso di sostanza stupefacente, aggravato dalla minore età del soggetto passivo,deve caratterizzarsi per un attività di "persuasione del minore all’utilizzo della droga "dovendosi invece escludere che l’elemento soggettivo del suddetto reato sia integrato attraverso la richiesta o l’invito ad utilizzare lo stupefacente ovvero quando lo stesso agente si limiti a rafforzare la decisione assunta autonomamente da minore di procedere a tale utilizzo”.

In definitiva se il minore è già determinato” all’acquisto ed all’uso della sostanza (anche in considerazione di un dimostrato uso precedente) non può ritenersi sussistente la aggravante.

A cura della redazione di www.modernlaw.it sito ufficiale dello studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.