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PENALE/ La violazione degli obblighi di assistenza familiare

PENALE/  La violazione degli obblighi di assistenza familiare
Penale/  violazione obblighi assistenza : quali le condotte punibili.

L’art.570 c.p., comma 1, punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge. 

Tale fattispecie incriminatrice si intende integrata allorquando la condotta posta in essere dall’agente assume una connotazione di particolare gravità e pregiudizio per il minore, costringendolo a crescere privo di una delle fondamentali relazioni affettive, necessaria per un’adeguata ed armonica formazione della sua personalità e per agevolare lo svincolo della figura materna, con ripercussioni negative sullo sviluppo e sulle capacità relazionali del minore.

Dunque, non tutte le condotte omissive sono tali da assumere rilevanza penale ai sensi dell’art.570 c.p., comma 1.
Di recente la Suprema Corte ha chiarito, ancora una volta,  quali sono le condotte punibili sottese alla violazione dell’art. . 570 c.p. .

 La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 51488 del 24 ottobre 2013 ha avuto modo di precisare che "Non rileva qualsiasi inadempimento degli obblighi assistenza familiare, ma soltanto quella condotta omissiva in concreto idonea a ripercuotersi negativamente sugli interessi del minore, ponendone seriamente in pericolo, attraverso una sostanziale dismissione delle funzioni connesse al ruolo genitoriale, i presupposti e le condizioni poste a presidio di un pieno ed equilibrato sviluppo della sua personalità”.

L’ambito di applicazione della norma, di conseguenza, deve considerarsi limitato a quei comportamenti che esprimano una significativa ed apprezzabile compromissione delle più elementari esigenze di cura ed assistenza del figlio minore o del coniuge, senza incidere su fatti contrassegnati da minimo disvalore offensivo o da mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari.

a cura della redazione di modernlaw.it