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PENALE/ La prova della guida in stato di alterazione psico fisica

PENALE/ La prova della guida in stato di alterazione psico fisica
PENALE  /  Guida in stato di ebbrezza. Cassazione: I "barcollamenti” non attestano lo stato di alterazione psico-fisica.


"Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 del codice della strada, non è sufficiente che l’agente sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione”

Questa la massima contenuta nella sentenza emessa n. 39160 emessa dalla Corte di Cassazione Quarta Sezione penale depositata il 23 settembre 2013 .

La sentenza ha ribadito che una cosa è l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, altra cosa è l’accertamento della "guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”.

In motivazione la Corte ha escluso che la prova della condotta illecita potesse desumersi dall’andatura barcollante dell’imputato.

Tale condotta può giustificare, da sola, la necessità di sottoposizione dell’indiziato ad accertamenti medico legali successivi, ma non può, da sola attestare lo stato di alterazione psico- fisica.

In sostanza l’accertamento della violazione dell’art. 187 del codice della strada necessita di un approfondimento medico legale e non può essere lasciata alla valutazione visiva o olfattiva dei verbalizzanti e quindi a mere valutazioni supportate dagli stereotipi quali "l’indagato barcollava” o, peggio "si toccava ripetutamente il naso”.

Certezza probatoria vuole che sia data la prova rigorosa dell’assunzione di stupefacenti e dell’influenza (negativa) sulla guida dell’auto.

A cura della redazione di www.modernlaw.it.