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PENALE/La Consulta: nullo il decreto senza avviso della messa alla prova.

PENALE/La Consulta: nullo il decreto senza avviso della messa alla prova.
PENALE/ Illegittimo il decreto penale che non contiene l’avviso per l’imputato di chiedere la messa alla prova.

Il decreto penale di condanna è quel procedimento speciale che prevede, per determinate tipologie di reato, l’emissione di un decreto contenente una condanna  pecuniaria anche in luogo della pena detentiva.

In tali ipotesi all’imputato viene notificato il decreto, con il quale il  PM lo diffida  a pagare la somma stabilita a titolo di multa o ammenda entro 15 giorni, oppure a proporre opposizione scritta.

Secondo l’art. 460 c.p.p. il decreto deve contenerere una serie di requisiti tra i quali l’avviso per l’imputato di poter richiedere riti alternativi quali il patteggiamento o il rito abbreviato.

Detta norma non conteneva la previsione che l’imputato fosse anche avvisato della possibilità, introdotta dalla  legge 28 aprile 2014 n. 67 di richiedere la sospensione del procedimento con contestuale "messa alla prova”.

La messa alla prova, ora disciplinata dall’art, 168 bis c.p. comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato nonché ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.

L’omesso avviso della possibilità di richiedere la sospensione del processo con messa alla prova è una chiara violazione del diritto di difesa dell’imputato.

La Corte Costituzionale, infatti con sentenza n. 201 del 2016 ( 6 -21 luglio 2016) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 460 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Sicchè gli uffici della procura dovranno prevedere nel corpo del decreto anche tale avviso pena la nullità del decreto.

Ovviamente i decreti penali emessi senza il predetto avviso sono nulli e quindi il giudice investito dell’opposizione dovrà acclararne la nullità e rimettere gli atti alla procura.

Trattasi infatti di nullità di ordine generale attinente l’intervento in giudizio dell’imputato e non potrà essere sanata con la concessione di un nuovo termine  per eventualmente scegliere la opzione della messa alla prova.


A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO)