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PENALE /la Cassazione dice NO alla messa alla prova parziale

PENALE /la Cassazione dice NO alla messa alla prova parziale
Penale /Applicazione parziale della messa alla prova: l’alt della Cassazione.

L’istituto della messa alla prova è disciplinato dagli articoli 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.  

L’art. 168 bis concede all'imputato la possibilità di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale.

L’art. 464-bis, invece, delinea le modalità e i termini di presentazione della richiesta.

Oggetto di discussione è l’applicazione "parziale” di tale istituto, limitata cioè ad alcune imputazioni, la quale può ricorrere in due ipotesi: quella in cui il soggetto sia incorso in plurime contestazioni, delle quali solo alcune relative a fatti-reato rientranti nell’ambito applicativo dell’art.168-bis c.p.; e quella dell’imputato di reati tutti ricompresi nella previsione dell’istituto della messa alla prova ma che presenti istanza solo per alcuni di essi.

La Suprema corte si è recentemente espressa in senso non favorevole all’ammissione della messa alla prova parziale con la sentenza dell’08 aprile 2015 n. 14112 statuendo che "Non è applicabile la sospensione del processo con messa alla prova dell’imputato, qualora quest’ultimo sia chiamato a rispondere – allo stesso tempo e nello stesso procedimento – di reati per i quali non sia possibile l’accesso al beneficio unitamente ad altri per i quali ciò sia invece possibile, poiché non appare coerente con la finalizzazione rieducativa dell’istituto ipotizzare una "parziale” risocializzazione del soggetto interessato” .

In ogni caso spetterà al giudice valutare discrezionalmente sia le esigenze processuali sia la "meritevolezza” dell’imputato e le possibilità concrete di un suo reinserimento sociale.

A cura della redazione di modernlaw.it ( studio legale Castellaneta, D'Argento Milano)