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PENALE/ Il sociologo clinico non può svolgere in maniera continuativa l'attività dello psicologo

PENALE/ Il sociologo clinico non può svolgere in maniera continuativa l'attività dello psicologo
PENALE/ Esercizio abusivo della professione : il sociologo clinico non può compiere in maniera continuativa attività di competenza di altre branche della scienza.

L’art. 348 del codice penale sancisce che chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dallo Stato, è punito con al reclusione fino a sei mesi o la multa da 103 a 516 euro.
                                                                                                       
Anche svolgere da parte di professionisti laureati ed iscritti ad albi diversi da quelli della cui materia si forniscono prestazioni professionali, può costituire esercizio abusivo della professione.

Il professionista, quindi può compiere esclusivamente atti di competenza della sua branca specialistica e non anche di settori diversi.

Decidendo su una fattispecie in cui l’imputato, specialista in sociologia clinica,  aveva compiuto interventi diagnostici e trattamenti terapeutici relativi a balbuzie e depressione ha ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 348 c.p. 


Infatti, a parere della Corte (Cass. Sez. VI 15 maggio 2013 n. 23843) "Integra il reato di esercizio abusivo della professione medica, da parte del sociologo clinico, di atti di competenza dello psichiatra, dello psicologo o dello psicoterapeuta con modalità tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare l’oggettiva apparenza di un’attività professionale posta in essere da persona con  competenze specifiche  e regolarmente  abilitata”.

Pertanto occorre non soltanto che si sia espletata una prestazione professionale in un campo differente da quello di cui si è specialisti, ma che l’attività professionale non consentita venga svolta in maniera continuativa creando l’apparenza di una attività seriale nel settore specialistico diverso da quello per il quale  si è abilitati.

A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.