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PENALE/ Il principio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio"

PENALE/ Il principio dell'

PENALE  /  La regola della condanna "al di là di ogni ragionevole dubbio”.

L’art. 533 del codice di procedura che ha come titolo "condanna dell’imputato”, prevede che "Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole  del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.

Numerose pronunce della Cassazione hanno cercato di delineare la portata di questo principio, la cui dizione letterale è stata introdotta nel nostro codice dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46 e la cui interpretazione ha generato fiumi di inchiostro.

Tra le massime più chiare  vi è quella emessa dalla II sezione penale il 13 febbraio 2013 ( n. 7035)  che così recita: " La previsione normativa della regola di giudizio dell’ ” al di là di ogni ragionevole dubbio”, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato”.

La regola di giudizio già c’era prima del 2006 ed era rappresentata da quel principio che permea l’intero ordinamento processuale, sintetizzato dal noto brocardo latino "In dubio pro reo”.

A nostro parere, in pratica la regola introdotta nel 2006 codifica la necessità  della prova a carico certa e impone di tener sempre presenti altri tre principi:

a)      La presunzione di innocenza dell’imputato fin alla sentenza definitiva;

b)     L’onere della prova della colpevolezza a carico del Pubblico Ministero;

c)      Un sano timore dell’errore giudiziario che impone al Giudice, per non sbagliare, di emettere verdetti di condanna soltanto di fronte a prove inconfutabili.

 

A cura della redazione di www.modernlaw.it.

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