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PENALE/ Il dolo per il reato di omissione di soccorso.

PENALE/  Il dolo per il reato di omissione di soccorso.
PENALE/ sufficiente il dolo eventuale per integrare il reato di omissione di soccorso .

L’art. 189 comma 6 del codice della strada prevede che chiunque in caso di incidente stradale con danno alle persone non ottempera all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

L’incidente deve essere comunque collegabile al comportamento del conducente : in tal caso scatta l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza oltre a porre in essere tutti quegli  accorgimenti idonei ad evitare rischi alla circolazione.

Naturalmente il conducente deve essere consapevole di aver causato un incidente stradale con probabili lesioni alle persone.

E’ necessario infatti il dolo ossia la coscienza e volontà dell’evento.

La Giurisprudenza ha anche chiarito che il dolo può essere di tipo eventuale e comunque il suo accertamento "va compiuto in relazione alle circostanze concrete rappresentate e percepite dall’agente al momento della condotta, laddove esse siano univocamente indicative del verificarsi di un incidente  idoneo ad arrecare danno alle persone”. Così si è pronunciata  Cass. Sez. IV ud. 12 marzo 2013 n. 16982.

Pertanto il conducente ha l’obbligo di fermarsi se coinvolto in un incidente stradale e se da circostanze oggettive è lecito presumere che vi siano state, anche in via eventuale, eventi lesivi a carico di persone.

Nel senso che ai fini della configurabilità del reato di omissione di soccorso, il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato dal solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale si è pronunciata Cass. Sez. IV 10 dicembre 2009 n, 3568.

Il conducente dovrà dimostrare di essere stato nella impossibilità di comprendere la gravità dell'incidente.e la possibilità del verificarsi di eventi lesivi.

A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.