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PENALE/ I confini dello stalking secondo la Consulta.

PENALE/ I confini dello stalking secondo la Consulta.
PENALE / I confini dello Stalking .
L’art. 612 bis del codice penale prevede che : " Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto io di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni”.

Questo è il reato di atti persecutori più famoso come il reato di stalking, termine coniato dal verbo  inglese "to stalk” nel significato di” camminare con circospezione”.

La condotta dello stalker deve essere aggressiva, pervicace, ripetuta , ossessiva.

La Corte costituzionale con sentenza  n. 172 del 2014 depositata l’11.6.2014  ha definito quelli che sono i confini della condotta punibile ai sensi dell’art . 612 bis.

Infatti era stata sollevata questione di legittimità  costituzionale della norma in quanto il Tribunale  di Trapani in quanto nella stessa non era sufficientemente precisato  il minimo temporale  della condotta intrusiva e perché era eccessivamente vaga la nozione di "perdurante e grave stato di ansia o di paura”.

Per tali motivi si riteneva violato il principio di determinatezza della norma penale sancito e previsto dall’art. 25 comma secondo della Costituzione.
La Corte con la sentenza citata  ha ritenuto non fondata la questione per i seguenti motivi :
a) Per verificare il principio di determinatezza occorre valutare non solo il singolo elemento descrittivo dell’illecito bensì collegarlo con altri elementi descrittivi della fattispecie e con la disciplina in cui questa si inserisce ;
b) La condotta di cui all’art. 612 bis si configura come specificazione delle condotte di minaccia  e molestie già contemplate dal codice penale:  minacciare  significa  prospettare un male futuro, molestare  significa è alterare in modo fastidioso la psiche di un individuo.
c) L’art. 612 bis si inserisce su tali basi e descrive la condotta reiterata  che provochi ansia e paura in maniera perdurante;
d) Il concetto di reiterazione utilizzato dalla norma incriminatrice chiarisce in modo preciso che sono necessarie almeno due condotte di minaccia o molestia;
e) Il perdurante stato di ansia e paura e il fondato timore per l’incolumità, trattandosi di eventi che riguardano la sfera emotiva e psicologica debbono essere accertati attraverso una accurata osservazione di segni e indizi comportamentali.

In definitiva la possibilità di ricavare anche da altre  norme le modalità delle condotte di compie atti persecutori rende la norma determinata e quindi costituzionale. La Consulta ha così meglio delineato i confini del reato.

A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio associato Castellaneta-D’Argento Milano). 
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