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PENALE/ Guida in stato di ebbrezza.Quando sono utilizzabili i risultati dei prelievi ematici.

PENALE/ Guida in stato di ebbrezza.Quando sono utilizzabili i risultati dei prelievi ematici.
PENALE/ Guida in stato di ebbrezza. Utilizzabilità dei risultati del prelievo ematico .

Per accertare il tasso etilico presente nel sangue di conducenti di autovetture è possibile effettuare il cosiddetto "alcoltest” a mezzo della strumentazione a disposizione degli organi di polizia.

Tali accertamenti, a norma dell’art. 186 coma 3 del Codice della Strada,  devono essere "non invasivi” ed effettuati  nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per la integrità fisica.

E’ possibile effettuare il prelievo del sangue previo consenso dell’interessato.

Anche in caso di incidente se  il conducente dichiara di rifiutarsi di essere sottoposto a qualsiasi trattamento sanitario il prelievo non può essere effettuato coattivamente.

Tuttavia,  nella ipotesi di ricovero ospedaliero presso una struttura pubblica e di trattamento sanitario per le lesioni occorse, i dati delle analisi sono acquisibili dalla polizia giudiziaria e utilizzabili per dimostrare la guida in stato di ebbrezza.

Lo ha chiarito Cassazione sez. IV con sentenza n. 10605 del 7 marzo 2013: in tale ultimo caso trattasi di elementi  di prova raccolti attraverso al documentazione medica non è necessario acquisire il consenso  del paziente.

A cura della redazione di www.modernlaw.it  ( studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO)