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PENALE/Guida in stato di ebbrezza e confisca del veicolo.

PENALE/Guida in stato di ebbrezza e confisca del veicolo.
PENALE  /  Guida in stato di ebbrezza . Alla confisca del veicolo provvede l’autorità amministrativa.

" La confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza non può essere applicata dal giudice penale in sede esecutiva in ragione della sua natura di sanzione amministrativa accessoria”

Questa la massima contenuta nella sentenza emessa n. 27173  emessa dalla Corte di Cassazione Prima Sezione penale depositata il 20 giugno 2013 .

La sentenza ha ribadito il nuovo orientamento (contrario alla decisione  espressa da SSUU 18 giugno 2010 n 247042)  e successivo però alla riforma del codice della strada operata dalla legge 120/2010 del 29 luglio 2010 : la confisca ha natura di sanzione amministrativa  così come indicato dall’art. 244 ter codice della strada.

Inizialmente si riteneva che la confisca fosse una pena accessoria e quindi dovesse conseguire alla irrogazione di una pena non sospesa.

Secondo la riforma del 2010, invece, ad una condanna o alla applicazione della pena concordata ( c.d. patteggiamento ) fa sempre seguito la confisca a meno che l’autovettura non appartenga a persona diversa dall’autore del reato.

L’unico modo, quindi, in conclusione  per evitare la confisca del proprio  veicolo da parte di chi è imputato di guida in stato di ebbrezza o di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti, è quello ottenere una sentenza di assoluzione nel  procedimento  penale.

A cura della redazione di www.modernlaw.it.
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