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PENALE/ E' utilizzabile la testimonianza di chi ascolta telefonata tra terze persone

PENALE/ E' utilizzabile la testimonianza di chi  ascolta telefonata tra terze persone
PENALE / e’ utilizzabile la testimonianza di chi assiste ad una conversazione telefonica "in viva voce”.

Non commette il reato di interferenze illecite nella vita privata chi assiste ad una conversazione telefonica svoltasi tra altre persone e ne ascolta il contenuto in quanto l’interlocutore adotta le modalità di ascolto della conversazione c.d. in "viva voce”, consentendo l’ascolto delle parole pronunciate da sé e dall’ l’interlocutore.

In forza di ciò,  chi ascolta la conversazione con tali modalità ben può essere sentito come testimone del dialogo e la sua testimonianza è utilizzabile in un processo penale.

Infatti  la partecipazione di terzi estranei alla conversazione telefonica tra due persone non realizza le fattispecie previste dagli artt. 615- bis, 617 e 623 c.p. che riguardano l’intrusione di terzi in assenza del consenso dei partecipanti, poiché rientra nella facoltà di ciascuno dei conversanti di porre a conoscenza di altri quanto percepisce.

Lo ha stabilito la Cassazione  sez. III con sentenza del 2 aprile 2013 n. 256235, sentenza che non ha precedenti sullo stesso argomento.

Pertanto laddove il terzo ascolti la conversazione perché autorizzato da uno dei conversanti, non si intromette "indebitamente” o "fraudolentemente” nella vita privata di altri e quindi non commette illecito.

Poiché poi, costui  è stato testimone di fatti rilevanti può essere citato ed escusso in qualità di teste  nel relativo processo penale  e nel contraddittorio delle parti.

A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio associato Castellaneta-D’Argento Milano). 
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