STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/ E' stalker chi rende impossibile la vita altrui

PENALE/ E' stalker chi rende impossibile la vita altrui
PENALE / Stalker chi rende "impossibile” la vita altrui. 

Il caso : un signore di Sassari per contrastare la attività di estrazione materiali da una cava da lui ritenuta abusiva, ha cominciato ad assillare con sms, pedinamenti e telefonate tutti coloro che lavoravano preso tale struttura e soprattutto i coniugi gestori della attività di estrazione, mettendo in giro anche "voci” in riferimento ai loro comportamenti sessuali.
Il GIP aveva   emesso  la misura del divieto di avvicinamento ex art. 282 ter c.p.p.  in quanto il comportamento dell’indagato aveva determinato il cambiamento delle abitudini di vita di molte persone bersaglio dei suoi atti e comportamenti persecutori.
L’indagato ricorreva in Cassazione asserendo la non punibilità dei singoli episodi di intrusione nella sfera privata altrui.

La Cassazione sezione V con sentenza depositata il 10/09/2014 ha rigettato il ricorso sostenendo innanzitutto che il comportamento persecutorio  va considerato nella sua articolazione complessiva sicchè comportamenti che di per sé potrebbero non essere punibili si presentano comunque rilevanti al fine di integrare il reato.

L’art. 612 bis del codice penale, infatti,  prevede che : " Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni”.

Pertanto, anche chi si vuol fare giustizia  da sé rischia  la imputazione e la condanna come stalker : non è necessario, tra l’altro, avere rapporti affettivi con la vittima.

La stessa sentenza, infatti,  ha anche stabilito che : " l’art. 612 bis non colpisce soltanto chi è legato alla persona molestata da vincoli affettivi ma anche chi rende impossibile la vita degli altri per motivi che nulla hanno a che fare con un rapporto affettivo in quanto " il reato in questione non limita e circoscrive la natura e la qualità della parte lesa”.

A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio associato Castellaneta-D’Argento Milano). 
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