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PENALE/ Discoteche e sicurezza

PENALE/ Discoteche e sicurezza
PENALE/ DISCOTECHE: no alla "tenuità del fatto” in caso di violazioni ripetute. 

L’art. 681 c.p. recita : " Chiunque apre o tiene aperti i luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell’Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l’arresto fino a sei mesi  e con l’ammenda non inferiore ad €  103”.

Detta norma unitamente all’art. 46 del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede, all’interno dei locali aperti al pubblico, la obbligatorietà delle misure  di prevenzioni incendi  e sanziona la loro inosservanza e all’art. 80 del T.U. di pubblica sicurezza che subordina la licenza per l’apertura di un luogo di pubblico spettacolo ad una verifica "circa la esistenza di uscite pienamente adatte sgombrare il locale in caso di incendio”, sono le previsioni più temute dai gestori di discoteche e locali di trattenimento che convogliano numerose persone.

La Cassazione III sezione penale  con sentenza n. 354208  depositata il 5  agosto 2015 ha ritenuto, respingendo il ricorso di un gestore di una discoteca avverso una sentenza di condanna per violazione dell’art.681 per la cattiva fruibilità delle uscite di emergenza ( in questo caso ostruite da oggetti ingombranti) ha anche escluso la applicabilità dell’art. 131 bis c.p. (introdotto dalla legge n. 28/2015), norma questa che esclude la punibilità  quando per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o pericolo la offesa al bene giuridico tutelato è di particolare tenuità e il comportamento  risulta "non abituale”.

Proprio su questo punto al ricorrente, cui era stata applicata altra sanzione in precedenza,  è stata  respinta al richiesta di applicazione dell’art. 131 bis. 
La reiterazione, infatti, di condotte colpevoli  esclude la possibilità di ritenere il comportamento omissivo "non abituale”.

A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.