STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/ Colpa medica e chirurgia estetica.

PENALE/ Colpa medica e chirurgia estetica.
PENALE / Quando il consenso  del paziente esclude la colpa professionale del sanitario.

 Il consenso del paziente esclude la colpa professionale del sanitario per il non positivo esito di un intervento chirurgico soltanto se preceduto da una informazione completa di tutti gli spetti ed i rischi della operazione.

Questo principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, IV sezione penale,  con sentenza  n. 4541 del 29 gennaio 2013.

Il caso specifico : Un chirurgo aveva concordato la operazione di osteotomia mandibolare con altri specialisti su una paziente al fine di eliminare l’eccessiva sporgenza degli incisivi superiori da cui la predetta era affetta e non l’aveva, invece, sconsigliata circa i rischi che tale intervento comportava.

Dopo l’intervento si producevano alla paziente tumefazioni e gonfiori permanenti al viso unitamente a difficoltà respiratorie e perdita di sensibilità del labbro, sicchè era necessario un nuovo intervento chirurgico riparatore.

Il processo penale aveva avuto esito altalenante : condanna del chirurgo in primo grado per lesioni colpose gravissime ed, invece, assoluzione in appello.

La parte civile ricorreva per Cassazione e la sentenza in esame ha stabilito che :
- Non è di regola possibile fondare la colpa sulla mancanza di consenso  perché l’obbligo di acquisire il consenso informato non integra una regola cautelare  la cui inosservanza influisce sulla colpevolezza;
- Nel campo della chirurgia estetica, non rivestendo questa il carattere di urgenza, e attese le finalità tipiche di questa tipologia di interventi, incombe sul sanitario un dovere particolare di informazione che va oltre la semplice enumerazione e prospettazione dei rischi e delle possibili scelte.

Pertanto la Corte ha ritenuto che, nel caso di specie, alla luce delle perizie mediche svolte, il carattere della aleatorietà dell’intervento era facilmente desumibile dalla obbligatoria  segmentazione in 4 parti della mandibola superiore.

Sicchè il chirurgo avrebbe  dovuto sconsigliare tale tipo di intervento o addirittura rifiutarsi di compierlo anche in presenza di "consenso informato”. 

Pertanto in tema di colpa professionale medica, chirurgia maxillo –facciale, "il consenso informato del paziente esclude la responsabilità medica solo se esso non si limita alla semplice enunciazione dei possibili rischi ma investa non soltanto la mera riuscita dell’intervento ma anche il giudizio globale su come la persona risulterà all’esito di quest’ultimo”.

A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio associato Castellaneta-D’Argento Milano). 
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