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PENALE/ Cassazione III sezione sul diritto alla salute della persona detenuta

PENALE/ Cassazione III sezione  sul diritto alla salute della persona detenuta
PENALE /  La persona detenuta ha sempre il diritto di farsi sottoporre a visita e cura.

Importantissima sentenza, in materia di diritti fondamentali della persona detenuta,della Cassazione sezione terza penale resa il 14.11.19 e depositata il 9.12.2019.

La sentenza n. 49808/19 ha statuito che il Giudice non può in alcun modo sindacare l’iniziativa individuale di una persona detenuta, internata o custodita, che abbia necessità di sottoporsi a visite mediche ed a cure specialistiche.

La pronuncia in oggetto ha ribadito che l’art.11 comma 12 della legge 354/1976 che stabilisce che detenuti e internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia, trova il suo fondamento nel diritto costituzionale alla salute.

 Pertanto, non può mai essere negato, in alcun modo il diritto della persona detenuta di richiedere l’intervento in carcere di sanitari di propria fiducia, per nessuna ragione in quanto il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente protetto.

Nella fattispecie posta all'esame della Suprema Corte, il GIP territoriale non aveva autorizzato la visita di sanitari alla persona detenuta ritenendo che la richiesta in quanto la stessa era sfornita di motivazione, che il soggetto era stato visitato in carcere e che si trattava di persona pericolosa.
Inoltre il GIP aveva scritto, nella ordinanza che rigettava la autorizzazione, che riteneva che i contatti con i sanitari avrebbero potuto avere riflessi negativi sulla segretezza delle indagini.

La Corte ha annullato il provvedimento impugnato sottolineando nella parte motivazionale che il diritto alla salute è primario e che il Giudice di merito non può stigmatizzare come "pretesa” quello che costituisce un vero e proprio diritto del richiedente.

Il tema sarà presto approfondito in altro articolo di questo sito.


A cura della redazione di www.modernlaw.it.