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PENALE/ Cassazione a SSUU interverrà su "braccialetti".

PENALE/ Cassazione a SSUU interverrà su
PENALE/ Le SSUU Cassazione interverranno sul contrasto giurisprudenziale per i braccialetti elettronici.

L’art. 275 bis del c.p.p. ( introdotto  da D.L. 23.12.2013 n. 146)  dispone che : "Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che non le ritenga necessarie in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato al disponibilità da parte della polizia giudiziaria”.

La Cassazione in questi mesi ha partorito due orientamenti contrapposti : 

secondo il primo orientamento l’applicazione dello strumento di controllo è una particolare modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e si pone come "nuova misura” tra la custodia in carcere e la custodia domiciliare semplice,

secondo diverso orientamento, invece, il giudice che concede gli arresti domiciliari esprime già un principio di adeguatezza della misura rispetto alla persona in custodia cautelare, e tale decisione non può essere subordinata al reperimento ed alla disponibilità del braccialetto che,  a questo punto, diverrebbe un mero incombente di carattere amministrativo.

In tale solco la Cassazione con sentenza n. 35571del 25.8.15 dispose la immediata scarcerazione di un detenuto al quale il Tribunale della libertà aveva revocato il carcere sostituendolo con la misura meno afflittiva, condizionandola però all’applicazione del mezzo elettronico di controllo.

Perdurando il contrasto la Cassazione con ordinanza n. 5799 depositata  il 13.2.2016 ha rimesso gli atti, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., al primo Presidente per il successivo assegnazione alle Sezioni Unite: il contrasto di giudicati riguardante principi di rango costituzionale impone l’intervento della massima assise della Suprema Corte.

A parere di chi scrive l’orientamento che attribuisce mera valenza amministrativa alla "disponibilità del braccialetto” sembra quello più aderente alla ratio legis: non si è voluto istituire un tertium genus di misura custodiale altrimenti la legge lo avrebbe detto espressamente enunciandone i requisiti e "tipizzando” la misura.

Ma è solo una opinione:  non ci resta che aspettare il pronunciamento delle Sezioni Unite.

A cura della redazione di www.modernlaw.it  (studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.