STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE / AMNISTA e INDULTO . Le ragioni del SI.

PENALE / AMNISTA e INDULTO . Le ragioni del SI.
PENALE/ AMNISTIA & INDULTO Ecco perché convengono a tutti.

L’amnistia ( dal greco amnestia = dimenticanza ) è una causa di estinzione del reato e consiste nella rinuncia da parte dello Stato a perseguire determinati  reati. Si tratta di un provvedimento di clemenza ispirato a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale.

L’indulto, invece, costituisce un provvedimento generale che causa l’estinzione della pena. Anch’esso è ispirato a ragioni di pacificazione sociale.

L’art. 79 della Costituzione italiana prevede espressamente l’amnistia e l’indulto. L’art. 174 del codice penale disciplina le modalità generali di applicazione dell’indulto.

Le leggi che hanno previsto l’indulto ( l’ultima è quella di maggio 2006) hanno anche stabilito che lo stesso venga revocato ove il beneficiario torni a  delinquere.

La Corte Europea dei diritti umani con la sentenza 8 gennaio 2013 ( cd Torreggiani) ha ritenuto "inumano e degradante” il trattamento riservato ai detenuti italiani che :
Abbiano, nelle celle multiple, una disponibilità in termini di metri quadri a persona inferiore a metri 3 (tre) ;
Abbiano una disponibilità maggiore a metri 3 a persona ma subiscano comunque (per elementi  oggettivi) situazioni carcerarie degradanti.


Detta sentenza, fra l’altro, dichiara che : " vi è stata violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo ( " Nessuno può essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti”) e che : " Lo Stato convenuto – entro 1 anno.-dovrà istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi idonei ad offrire una riparazione adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario”.

La Corte ha poi condannato lo Stato italiano a risarcire  i danni subiti dai ricorrenti ed ha differito di 1 anno ( scadente il 27 maggio 2014)  la decisione su tutte la cause aventi ad oggetto il sovraffollamento.

Il legislatore, nel corso di questo arco temporale, ha varato una serie di leggi che tendono a diminuire le  presenze in carcere, ed  a favorire le misure alternative alla detenzione ( principalmente quella domiciliare), pur tuttavia non ha risolto i problemi  del sovraffollamento carcerario.

Notevoli resistenze di carattere culturale presenti nella opinione pubblica, una classe politica che fa della sicurezza un "valore elettorale” da sbandierare ad ogni piè sospinto per attirare voti, la mancanza di una vera  cultura della rieducazione e del reinserimento sociale, la esiguità di fondi destinati alle politiche sociali di recupero delle persone deviate e devianti, impediscono un vero e proprio "cambio di rotta” contro la tendenza alla carcerizzazione.

Eppure una inversione di tendenza seppure minima ci è stata: occorre però imboccare con forza e decisione  la strada delle misure alternative alla detenzione, prevederle per tutti, consentire ai Magistrati di Sorveglianza la possibilità di applicazione più immediata delle stesse, rafforzare l’opera di chi opera nel sociale.

Per fare questo occorre concentrare energie e risorse che favoriscano questa politica sociale.

Ecco in questa situazione una provvedimento clemenziale consentirebbe di eliminare le incrostazioni del pregresso e consentirebbe di voltare pagina in maniera più serena in quanto :
il beneficiato saprebbe che da ora non può più sbagliare;
il legislatore concentrerebbe le sue energie in maniera più diretta verso un nuovo modo ( ormai ineludibile) di concepire ed applicare il trattamento sanzionatorio penale;
lo Stato italiano eviterebbe la condanna per violazione dell’art. 3 della Convenzione.
Si raggiungerebbe l’obiettivo di una pacificazione sociale che non può non generare frutti migliori.

A cura della redazione di www.modernlaw.it  ( studio legale associato Castellaneta, D’Argento & partners. MILANO.