STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/ Alcol test. L'avvocato va avvisato.

PENALE/ Alcol test. L'avvocato va avvisato.
PENALE/ Guida in stato di ebbrezza: va sempre avvertito l’interessato del diritto di chiamare l’avvocato.

In molti casi la guida in stato di ebbrezza  non è una semplice violazione amministrativa ma un reato.

Quindi l’alcol test che viene effettuato per strada da agenti abilitati,  è il primo atto di quella che  può diventare una indagine giudiziaria.

L’art. 114 delle dis. Att. c.p.p. prescrive che " Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’art. 356  del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

In tale evenienza quindi gli agenti accertatori sono obbligati ad avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da un legale (purchè prontamente reperibile e reperito) e di riportare  tale avvertimento sugli atti a predisporsi e che saranno sottoscritti dall’interessato.

Di recente le Sezioni Unite della Cassazione sono intervenute per stabilire fino a che momento si può eccepire la nullità connesse al mancato  avvertimento.

La sentenza n. 5396 pubblicata il 3/2/15 ha stabilito che il mancato avviso della possibilità di avvertire il difensore è una nullità "a regime intermedio” alla quale si applica l’art. 182 comma 2 del cpp  : per eccepire la nullità occorre che entri in scena la parte tecnica del processo, id est l’avvocato, e costui ha diritto di eccepire la nullità "fino alla deliberazione della sentenza di primo grado”.

Il principio viene affermato in generale , per cui, secondo i supremi giudici, vale in tutte le situazioni di questo tipo connesse a reati e quindi non solo allo stato di ebbrezza.

A cura della redazione di www.modernlaw.it ( studio associato Castellaneta-D’Argento Milano). 
La pagina dello studio è visibile su  www.virgilio.it/aziende/avvocati/Milano .