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I nuovi tempi del processo penale: la improcedibilità

I nuovi tempi del processo penale: la improcedibilità
Improcedibilità dell’appello e del ricorso per Cassazione.

1.Le norma introdotta con la L. 134/2021 (Riforma Cartabia) 

L’art. 344 bis c.p.p. prevede che la mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità del’azione penale.
La mancata definizione del Giudizio di Cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.

Se è vero quindi che il corso della prescrizione si ferma dopo il primo grado di giudizio, la norma in questione cerca di porre degli argini ai tempi processuali onde evitare che un cittadino sia imputato "a vita”.

 I termini di cui sopra decorreranno  dal novantesimo giorno al termine previsto per il deposito della sentenza (che può essere anche di 90 giorni o 180 se prorogato).

Inoltre l’art. 2 comma 4 della Legge 134/21 prescrive che per i procedimenti per i quali, all’entrata in vigore della legge, siano già pervenuti, attraverso il meccanismo di cui all’art. 590 c.p.p, al giudice dell’appello o alla Corte di Cassazione,  i termini decorrono non già dal 90° giorno dopo il deposito della sentenza bensì dalla data di entrata in vigore della Legge che è il 19 ottobre 2021.

2. Eccezioni al principio di improcedibilità. Periodo transitorio. Proroghe. Termine più ampio per particolari tipi di reato.

I termini di cui sopra, tuttavia entreranno a pieno regime soltanto dal primo gennaio 2025.
Infatti fino al 31/12/24 i termini di saranno più lunghi per tutti i processi:
3 anni in appello;
1 anno e 6 mesi in Cassazione.

Proroghe: se il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso  in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero e della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare i termini suddetti possono essere prorogati di 1 anno per l’appello e di 6 mesi per il giuduzio di Cassazione.
I termini possono essere prorogati solo una volta, a meno che non si tratti di particolari tipologie di reato.

Ed infatti per alcuni reati, ritenuti più gravi di altri, è previsto un regime diverso: associazione di stampo mafioso, terrorismo, violenza sessuale e associazione finalizzata al narcotraffico.

Per tali reati non c’è un limite al numero di proroghe che però vanno sempre motivate dal giudice sulla base della complessità concreta del processo.

Inoltre:
per i reati con aggravante del metodo mafioso (art. 7 del decreto Legge 152//1991 sono previste come possibili 2 proroghe (per complessivi 3 anni).

Per i reati in cui è contestata l’aggravante mafiosa di cui all’art. 416.bis. 1,  stessa previsione: fino a due proroghe ulteriori oltre a quella prevista per tutti i reati, quindi è possibile prorogare per 3 anni.

Pertanto per l’associazione  mafiosa, il terrorismo, il traffico di  stupefacenti,  e la violenza sessuale è possibile prorogare senza fine.

Per i reati aggravati da metodo mafioso o mafiosità è possibile prorogare ma con il limite di due volte.

Infine, i reati puniti con l’ergastolo restano esclusi dalla disciplina dell’improcedibilità.

Le proroghe devono essere motivate dal Giudice e sono impugnabili con una procedura incidentale con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 344 bis comma 5.

Correlativamente è stato introdotto l’art. 578 comma 1 bis c.p.p. secondo cui "Quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzione o al risarcimento dei danni cagionati dal  reato a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di Cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 344 bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale”.

3. Riforma di sistema: da valutare gli effetti.

Tre osservazioni:

La improcedibilità ha voluto porre un freno alla possibilità che un reato potesse diventare imprescrittibile a seguito della riforma del regime della prescrizione.

La fissazione di un termine al di là del quale l’azione penale nei confronti di un cittadino non può essere proseguita rappresenta da un lato il rispetto del diritto alla durata ragionevole dell’accertamento processuale e  dall’altro un contrappeso alla previsione di sospensione del termine prescrizionale dopo la sentenza di primo grado.

Tuttavia le innumerevoli eccezioni che prolungano i tempi processuali attraverso la  proroga per alcuni reati, conferma la scelta di fondo della radicazione sistemica del principio del doppio binario e del prolungamento dei tempi processuali per chi è accusato di determinati reati.
Riforma di sistema: se ne valuteranno gli effetti negli anni a venire.

A cura della redazione del sito www.modernlaw.it