STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

CIVILE/TRIBUTARIO ATTI NOTIFICABILI SOLO DA POSTE ITALIANE

CIVILE/TRIBUTARIO ATTI NOTIFICABILI SOLO DA POSTE ITALIANE

E' inesistente la notifica eseguita a mezzo delle poste private. a stabilirlo è la Commissione Tributaria Provinciale di Benevento con la sentenza 382/3/2014, con cui i giudici campani hanno precisato che la notificazione di atti e di comunicazioni a carattere giudiziario di cui alla legge 890/82 deve intendersi eseguita esclusivamente attraverso il servizio reso da Poste Italiane e non anche da parte di poste private, così come riconosciuto dal Dlgs. 261/99 e confermato dal Dlgs. 58/2011.

La Commissione provinciale ha così accolto il ricorso di un contribuente che si era visto notificare dal Comune di residenza -a mezzo di soggetto privato - due avvisi di accertamento Tarsu derivanti dall'infedele presentazione della denuncia prevista dall'art. 70, Dlgs. 57071993.

Nella motivazione della sentenza i giudici tributari hanno chiarito che gli atti di accertamento, in quanto non notificati dal servizio pubblico (o comunque da società abilitata  a svolgere servizio pubblico), sono da considerarsi inesistenti  e non nulli poiché la vigente normativa impone che per la notificazione o la spedizione di un atto, nell'ambito di una procedura amministrativa o giudiziaria, debba essere utilizzato il fornitore del servizio postale universale.

La decisione cui giunge il Collegio ricalca quelle date  in sede di legittimità (Cass. 2035/2014 e 11098/2008), che rischiano di compromettere seriamente la validità di centinaia di migliaia di atti notificati dagli enti locali negli ultimi anni.