La scrittura privata tra i coniugi, stipulata in sede di separazione, chiude ogni rapporto personale e patrimoniale pendente tra le parti, inclusa la sorte degli eventuali crediti vantati dal consorte nei confronti della moglie. Lo precisa la Cassazione, II sezione civile, con la sentenza 4210 del 21 febbraio 2014.
Secondo i giudici di legittimità la convenzione, come correttamente osservato in appello, aveva lo scopo di risolvere e regolare tutti i rapporti patrimoniali pendenti tra i coniugi, per pervenire alla separazione consensuale. La Cassazione cristallizza quindi gli effetti della scrittura privata stilata tra le parti, precludendo al ricorrente ogni possibilità di assicurarsi il rimborso delle somme versate per l'acquisto del tesso coniugale. La Corte, dunque, è tornata a pronunciarsi, così, sul tema dei patti contestuali alla separazione (v. anche sent. 21736/13 e 19304/13).