STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

CIVILE: RISTORO PER GLI INVESTITORI DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA VENETO BANCA E BANCA POPOLARE DI VICENZA- FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

CIVILE: RISTORO PER GLI INVESTITORI DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA VENETO BANCA E BANCA POPOLARE DI VICENZA- FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

 

Il decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., convertito con modificazioni nella legge n. 121 del 31 luglio 2017, ha esteso l’ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà al ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa, rinviando per la relativa disciplina all’art. 9 del decreto 59/2016 e successive modificazioni.

 

 

Fondo di solidarietà

La normativa


Legge n. 121 del 31 luglio 2017

Il decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 146 ed entrato in vigore il giorno stesso, detta "disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.

Il decreto legge è stato convertito con modificazioni nella legge n. 121 del 31 luglio 2017 (G.U. n. 184 dell’8 agosto 2017).

In particolare, l’art. 6 del decreto 99/2017 prevede misure di ristoro per gli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche, a carico del Fondo di Solidarietà . È altresì definito il novero dei soggetti che possono accedervi. A tal fine, la citata disposizione, richiama espressamente la disciplina dettata dell’art. 9 del decreto legge 59/2016 e successive modificazioni.

Estratto della legge n.121 del 31 luglio 2017
Decreto legge n. 99 del 25 giugno 2017