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CIVILE/LAVORO Precari: Prima condanna dei giudici di merito

CIVILE/LAVORO Precari: Prima condanna dei giudici di merito

Non si fa attendere la prima decisione dei giudici di merito sui precari della scuola dopo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dello scorso 26 novembre (Cause riunite C-22/13, C-61/13, C-62/13, C-63/13, C-418/13), di cui abbiamo dato ampiamente conto nelle precedenti settimane. Il giudice del lavoro del Tribunale di Sciacca, infatti, con la sentenza 252 del 3 dicembre ha condannato il ministero dell'Istruzione al pagamento, in favore di un docente precario che si era rivolto al giudice, degli scatti di anzianità e relativi emolumenti «in regime di parità di trattamento rispetto al personale di ruolo», nonché delle retribuzioni di fatto per i periodi non lavorati intercorrenti tra un contratto e l'altro.

Il caso concreto
Ad ottenere tali somme sarà un docente di scuola media che aveva stipulato da settembre 2002 a giugno 2011 plurimi e successivi contratti di lavoro a tempo determinato con il Miur, attraverso gli Uffici scolastici regionali. Per il professore precario la stipula di contratti seguiti da sistematiche interruzioni ha rappresentato per il ministero solo un «mero espediente per evitare la stabilizzazione del rapporto di lavoro» per sopperire ad esigenze lavorative non transitorie. La sua difesa chiedeva pertanto la conversione del contratto di lavoro da contratto a tempo determinato a contratto tempo indeterminato e il pagamento degli scatti di anzianità previsti per i lavoratori a tempo indeterminato, oltre che le retribuzioni per i periodi forzati non lavorati. Il Miur si difendeva sostenendo l'impossibilità della conversione del contratto perché ciò non consentito dall'articolo 97 della Costituzione, che pone un divieto di accesso agli impieghi pubblici senza l'espletamento di procedure concorsuali, e l'illegittimità della pretesa risarcitoria in virtù della natura speciale della disciplina del settore scolastico.

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
Il giudice analizza la normativa italiana ed europea applicabile alla fattispecie e prende atto del principio introdotto dalla sentenza della Corte di Lussemburgo sul sistema italiano di copertura dei posti vacanti e disponibili nella scuola. Per i giudici europei la normativa italiana (articolo 4 della legge 124/1999) che prevede supplenze annuali per soddisfare esigenze che hanno un carattere non provvisorio, ma permanente e durevole, in attesa dell'espletamento senza tempi certi delle procedure concorsuali è contraria alle regole comunitarie (clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso del1999). Ciò posto, in considerazione dell'efficacia vincolante delle sentenze dei giudici comunitari, il Tribunale di Sciacca richiamandosi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea riconosce la sussistenza della violazione del diritto comunitario da parte del Miur.

Conversione negata
In primo luogo, il giudice boccia la domanda volta ad ottenere la conversione del rapporto di lavoro da determinato ad indeterminato. Ebbene, sul punto il Tribunale ritiene che il principio di auto-organizzazione in materia di impieghi pubblici è una specifica competenza di ciascun Stato membro, riconosciuta dall'articolo 3-bis del Trattato sull'Unione europea. Dunque, la conversione del rapporto di lavoro non può essere ammessa, data la previsione dell'articolo 97 della Costituzione che impone il concorso pubblico per accedere ad un impiego in una pubblica amministrazione.

Anzianità e periodi non lavorati come risarcimento
In secondo luogo, il giudice accoglie la domanda risarcitoria ritenendola ammissibile e conforme all'ordinamento europeo e costituzionale. Nella specie, sussiste una violazione del diritto comunitario e il relativo danno è provato in re ipsa attraverso la semplice allegazione dei contratti. E nel danno risarcibile possono essere ricompresi: il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio, l'omessa retribuzione dei periodi non lavorati, tredicesima e permessi spettanti nella categoria "organico di diritto” e, se provato, l'eventuale danno da perdita di chance. Nel caso concreto, il docente aveva richiesto a titolo di risarcimento del danno gli scatti di anzianità e le retribuzioni per i periodi non lavorati tra un contratto e un altro. Per quanto riguarda l'anzianità, il giudice riconosce che tali emolumenti valgono a remunerare l'esperienza professionale che si acquisisce con lo svolgimento nel tempo delle medesime mansioni, a prescindere dal fatto che tali mansioni siano svolte con un contratto a tempo determinato, ovvero indeterminato. Sarebbe pertanto contrario al principio di uguaglianza non concedere tale trattamento economico ai precari. Per quanto riguarda la retribuzione dei periodi non lavorati, è lo stesso principio di non discriminazione che vale per gli scatti di anzianità che impone il pagamento dei periodi di vacanza estiva.