STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

CIVILE/LAVORO: ASPETTATIVA AMMESSA ANCHE PER L'APPRENDISTA

CIVILE/LAVORO: ASPETTATIVA AMMESSA ANCHE PER L'APPRENDISTA

L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani e la disciplina  del contratto di apprendistato è rimessa  ad  appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavor stipulati a livello nazionale.

Ciò premesso (come previsto dal Verbale di Accordo del 25 febbraio 2013 all'art. 2) "per la realizzazione  dell'apprendistato professionale degli operatori di vendita, integrativo dell'accordo di riordino complessivo dell'apprendistato" nel settore del Commercio, "l'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del terziario e dal protocollo aggiuntivo degli operatori di vendita per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.

Ciò premesso, si segnala che, ai sensi dell'art. 157 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti  da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi, del 18 luglio 2008, il lavoratore, anche apprendista,, ha diritto a un periodo di congedo per i gravi motivi familiari espressamene indicati dall'art. 4, 2 comma della legge 53/2000 e dagli artt. 2 e 3 del regolamento d'attuazione di cui al D.M. 21/07/2000 n. 278, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica e dei soggetti di cui all'art.433 del cod. civ. anche se non conviventi, nonché portatori di handicap, parenti, affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.