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CIVILE CONDOMINIO L'autorizzazione preventiva del condominio

CIVILE CONDOMINIO L'autorizzazione preventiva del condominio

L'amministratore non può rappresentare in giudizio il condominio senza essere autorizzato dall'assemblea. Lo ha ribadito la cassazione che, con la sentenza 2859 del 7 febbraio 2014 ha confermato il principio stabilito dalle sezioni unite nel 2010 (sentenza n. 18331 del 6 agosto) e ha fatto un passo indietro rispetto alla pronuncia 1451 del 23 gennaio scorso, che aveva limitato il ruolo dell'assemblea.

La Cassazione chiarisce che l'articolo 1131 del codice civile, che prevede che l'amministratore possa essere chiamato in giudizio in tutte le materie condominiali è una semplificazione per chi deve agire  contro il condominio, perché gli consente di citare solo l'amministratore anziché tutti i condomini, ma non giustifica l'amministratore ad agire o resistere in giudizio senza autorizzazione preventiva o, almeno successiva ratifica da parte dell'assemblea.

Al momento il dibattito sembra non essere concluso, atteso che le Sezioni Unite, sulla legittimazione dell'amministratore, rinvia  all'art. 1130 del codice civile.