STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

Difensore penale peritus peritorum

Difensore penale peritus peritorum
Il sapere scientifico e la difesa penale 
Avvocato Peritus peritorum  

1. Il sapere scientifico e il  processo penale.

"Il sapere scientifico costituisce un indispensabile strumento al servizio del giudice di merito, il quale però dovrà valutare l’autorità scientifica dell’esperto che trasferisce nel processo la sua conoscenza delle leggi scientifiche nonché comprendere se gli enunciati che vengono proposti trovino comune accettazione nell’ambito della comunità scientifica”.

Il concetto espresso  da cassazione sez. IV del 29 giugno 2019 n. 28102 era stato già espresso dalla medesima sezione della Corte con la sentenza n. 43796 del 17.09.2010.
Il principio è certo condivisibile.
Occorre, tuttavia precisare che la scienza è "un insieme di conoscenze rigorosamente controllate e sistematicamente ordinate, che consente di raggiungere verità obiettive intorno ad un determinato ordine di fenomeni o di concetti” (Battaglia, Dizionario della Lingua Italiana, voce Scienza)
Inoltre devesi precisare  che "il metodo scientifico è l’insieme di quelle regole che governano l’acquisizione delle conoscenze " (Scienze Forensi. Teoria e prassi dell’investigazione scientifica. Introduzione pag.1 di A. Intini e M.Picozzi).
Infine è  necessario sottolineare che, comunque, la scienza non tende alla verità assoluta e che i risultati di una ricerca non potranno mai essere espressi in forma di certezze assolute e indiscutibili.
Inevitabile, a tal proposito, è d’uopo citare Karl R.Popper che scrisse: "dobbiamo sempre essere disposti a verificare un asserto, anche se questo è sostenuto da mille e mille esperienze, può sempre risultare necessaria una sua revisione, forse anche radicale, come nel caso dell’asserto”- il sole sorge almeno una volta ogni 24 ore in ogni angolo della terra” (cfr. Prefazione al testo”Congetture e confutazioni”).
Per meglio esplicare tale concetto il filosofo ricorreva al seguente esempio: non è vero che il sole sorge almeno ogni 24 ore in ogni angolo della terra perché in Norvegia, in Svezia ed in altre nazioni del circolo polare artico ci sono giorni in cui il sole non sorge affatto.
Ebbene,  Pizia di Marsiglia fu il primo greco che riferì di aver visto il sole a mezzanotte ed, ai suoi tempi, fu considerato”pazzo e bugiardo” nella sua terra!.
Attenti quindi a tacciare di follia le ipotesi alternative alle versioni ufficiali della scienza! Tutto ma proprio tutto è rivedibile!
Ebbene: la scienza non come verità assoluta ma fonte di dati attendibili, verificabili con "metodo scientifico”, è utile e necessaria al processo penale che deve giudicare della esatta verificazione di un fatto dopo che è stato commesso, e quindi deve procedere a ritroso alla sua costruzione dinamica.

2. I meccanismi di ingresso del sapere scientifico nel processo penale.

Naturalmente la scienza entra tecnicamente nel processo penale attraverso la perizia e la consulenza.
L’art. 220 c.p.p. prevede che "La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”.
Il Giudice dispone la perizia con ordinanza (art. 224 c.p.p.), convoca il perito  in udienza e gli formula i ”quesiti” "sentiti il perito, in consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti” (art. 226 c.p.p.).
Il perito, dopo aver svolto l’incarico, risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale.
L’art. 225 prevede che: "Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti”.
Il difensore, dell’imputato o della persona offesa, può nominare anche un consulente tecnico di parte al di fuori della perizia: per svolgere investigazioni difensive, anche preventive,  prima dell’inizio del procedimento o nel corso delle indagini preliminari.
Il difensore può nominare un consulente di parte anche successivamente alla perizia per contrastarne o confutarne le risultanze tecniche.
Il consulente nominato da una parte privata può svolgere investigazioni difensive per ricercare o individuare elementi di prova, anche ai fini di una eventuale revisione del processo.
La fonte normativa di tali poteri è da individuare nell’art. 233 c.p.p che prevede: "Quando non è stata disposta perizia, ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell’art. 121” .
La legge n. 397 del 2000 poi ha introdotto due nuovi commi all’art. 233 c.p.p.
Il primo ( art. 233 comma 1 bis) prevede che il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni e ad esaminare l’oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto
Con la precisazione, poi, che prima dell’esercizio dell’azione penale l’autorizzazione, sempre a richiesta del difensore, è disposta dal Pubblico Ministero.
Naturalmente il PM può non concederla ed il difensore può presentare opposizione al giudice che decide in camera di consiglio ai sensi dell’art 127.
Nella ipotesi di autorizzazione l’autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (art. 233 comma 1 ter).
Il codice pertanto, rivisitato a seguito della normativa sulle investigazioni difensive, fornisce ampie possibilità al difensore di effettuare, a mezzo di consulente  tecnico, quelle attività ritenute necessarie per lo svolgimento  della strategia difensiva e soprattutto, nella fase iniziale del procedimento o, addirittura, prima del procedimento penale, per effettuare accertamenti tecnici da utilizzare, se del caso, successivamente.
Da ricordare, infatti, che ai sensi dell’art. 391 nonies del codice di rito penale l’attività investigativa prevista dall’art. 377 bis, può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per la eventualità che si instauri un procedimento penale.
In definitiva il difensore penale, sia dell’imputato che della persona offesa, può senza ombra di dubbio, nominare e incaricare specificatamente  il proprio consulente tecnico di parte, al fine di assumere dati, informazioni, pareri scientifici utili alla successiva difesa.
Naturalmente nel rispetto delle prerogative delle altre parti processuali, nel rispetto della privacy e nel rispetto del dovere deontologico di difendere senza pregiudicare gli interessi del proprio assistito.
A fronte di ciò vi è il potere del PM, connaturale alla Sua funzione, investigativa, di disporre di strumenti tecnici e scientifici e di avvalersi dei consulenti nello svolgimento delle indagini. 
Le parti devono quindi utilizzare il sapere scientifico e l’ordinamento appresta i modi per farlo .
 
3. Perché il  difensore penale è peritus peritorum

E’ invalso l’uso del brocardo  Iudex  est peritus peritorum nel senso che il Giudice, nell’emanare la sentenza può discostarsi o disattendere del tutto le conclusioni cui è giunto il perito. Certo. Con i dovuti limiti.
In virtù di quanto scritto prima nel processo penale "Il moderno difensore penale è peritus peritorum”.
Nel senso che ora diremo.
E’ peritus peritorum nel senso che sovraintende alla gestione delle consulenze necessarie per acquisire e, semmai produrre, elementi tecnici, dati scientifici,  utili alla difesa del suo assistito.
E’ il gestore delle attività difensive svolte attraverso specialisti che forniranno elaborati i cui risultati, prima di essere sottoposti all’attenzione ed al vaglio del Giudice, devono essere esaminati dal titolare della difesa.

Come il Pubblico Ministero si avvale dei suoi consulenti così la difesa delle altre parti del processo, in primis la difesa dell’imputato ma anche la difesa della persona offesa e del responsabile civile o del civilmente obbligato possono avvalersi di loro consulenti.

Ovviamente è la difesa dell’indagato o dell’imputato che ha l’onere maggiore.
Infatti, mentre la difesa della persona offesa e del responsabile civile e del civilmente obbligato per la multa o l’ammenda, possono avvalersi dell’opera del PM, che, per i potenti mezzi di cui dispone, e dell’apparato organizzativo cui è dotato, può svolgere investigazioni di ogni sorta i cui risultati sono destinati ad avvallare la ipotesi accusatoria, il difensore dell’indagato o dell’imputato deve cercare di contrastare o di falsificare la ipotesi accusatoria e quindi ha l’onere di verificare tutto quello che il PM produce.

E se il PM produce consulenze tecniche, il difensore deve nominare consulenti e verificare le consulenze del PM e, se del caso, contrastarle imponendo il "contraddittorio sulla scienza”, che come detto in premessa è necessario perché nessuna scienza produce concetti  assoluti ed immodificabili.

Per fare questo occorre una professionalità maggiore: non è sufficiente essere solo "penalisti” ed occuparsi esclusivamente di cause penali.
Occorre, innanzitutto, avere un professionalità tale da saper gestire l’Istituto delle investigazioni difensive.
Occorre  avere uno studio attrezzato per poter svolgere investigazioni difensive che, a volte,  sono improrogabili e vanno svolte quasi nell’immediatezza dei fatti per portare elementi al vaglio del Giudice cautelare che deve decidere sulla libertà e quindi sulla vita civile di una persona.
Occorre avere la capacità professionale  di saper interloquire con tecnici esperti in varie banche del sapere.
Occorre avere un albo, un elenco di professionisti esperti nelle varie branche del sapere scientifico da consultare al momento opportuno per incaricarli di svolgere un determinato compito utile a chiarire aspetti di una tale vicenda.
Tutto ciò, è vero si acquisisce con l’esperienza. Vero. Ma anche studiando e predisponendosi a svolgere la professione di penalista in maniera moderna ed efficace.
Certo un difensore privato non può avere i mezzi di cui è dotato un PM. Vero. Ma può organizzarsi preventivamente ed usare la intelligenza organizzativa per verificare quali sono i punti deboli della tesi accusatoria ed attaccarla o cercare di attaccarla.
Non occorre scoraggiarsi: dopo aver letto le risultanze delle indagini del PM si sceglieranno i punto focali della vicenda e decidere quali confutare, anche a mezzo di tecnici, per avvallare la tesi difensiva.
In questo senso l’avvocato  difensore è peritus peritorum.

Ed il campo di operatività è sconfinato:
Se occorre raccogliere informazioni o ricevere dichiarazioni in sede di investigazioni difensive, bisogna predisporre lo studio in tal senso e avvalersi del servizio di stenotipia e di video registrazione in maniera tale da raccogliere elementi di prova ammissibili e inoppugnabili dal punto di vista formale.
Nel campo delle consulenze, se necessario, ci si  può sempre avvalersi di esperti.
L’esperto tecnico meccanico ci occorre per ricostruire la dinamica di un grave incidente.
Il chimico  per verificare la qualità e la quantità di una sostanza stupefacente,o la presenza di sostanze venefiche in un prodotto.
Il tecnico fonico per accertare se la voce in una intercettazione telefonica corrisponde a quella del nostro cliente
L’esperto medico legale è utile per accertare le cause della morte di una persona, per accertare le lesioni subite da taluno, per verificare se le lesioni dipendono da un evento o da un altro evento, per accertare il buon operato di un chirurgo o di un medico.
Il medico legale, ginecologo, è  necessario per verificare le tracce di una denunciata violenza sessuale.
Il biologo  per stabilire se una traccia di DNA è compatibile con quella di una persona indagata.
Lo psichiatra deve affiancarci per stabilire se una persona, al momento del fatto, era imputabile.
Lo psicologo deve indicarci quali sono le condizioni di una persona, la sua imputabilità, la sua pericolosità sociale.
Il grafologo deve fornirci elementi per capire se le scritture sono riconducibili alla mano del nostro cliente, della controparte o di altri.
Il tecnico balistico deve coadiuvarci per comprendere la traiettoria di un proiettile, la classificazione di un’arma.
Il tecnico delle impronte digitali deve farci intende la morfologia dei rilievi papillari e farci comprendere se sono assimilabili a quelli del nostro assistito o ad altri.
L’antropologo deve aiutarci a ricostruire la sagoma di una persona, dell’indagato, di un teste, della persona offesa attraverso un corpo inanimato o attraverso immagini.
La "digital forensic”  è la disciplina che include e regola le modalità di acquisizione delle prove  in un contesto informatico o telematico.
Potrei continuare ancora, ed elencare molte altre branche della scienza in grado di suggerire circostanze importanti per una difesa penale seria, scrupolosa, orientata a capire i fenomeni per evitare errori giudiziari. 
Tutte queste scienze e questi esperti sono a disposizione dell’avvocato difensore che, scrupolosamente, deve, con la collaborazione del cliente, andare in profondità: esaminare, funditus, dalle fondamenta, ogni passaggio dell’impianto accusatorio e confutarlo non solo con le armi della logica ma anche della dialettica "scientifica”, ovvero  della capacità di contrastare con altri dati scientifici quelli forniti dalle altre parti processuali.
Ogni tesi può essere contraddetta: ma a volte non basta farlo evidenziando le contraddizioni della stessa e l’applicabilità al caso concreto, ma è necessario farlo attraverso la immissione nel processo di dati nuovi  capaci di falsificare le risultanze della tesi contrapposta.

Per fare ciò occorre un difensore pronto ad utilizzare le scienze forensi in maniera appropriata, adeguata e, alla fine, convincente.
In questo senso il difensore penale è peritus peritorum.
 18 agosto 2019
                                                                                Avv Filippo Castellaneta  (studio Castellaneta & D'Argento Milano)