STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

VIOLENZA SESSUALE: SVELARE LE CONTRADDIZIONI E LE AMPLIFICAZIONI DELL'ACCUSA

VIOLENZA SESSUALE: SVELARE LE CONTRADDIZIONI E LE AMPLIFICAZIONI DELL'ACCUSA
L’analisi del narrato della persona offesa  nei processi per violenza sessuale

1. Premessa storica necessaria.

La timè nell’antica Grecia era quel complesso di valori che formavano una persona ossia il rispetto, il riconoscimento della dignità, il riconoscimento dei suoi diritti.
La timè è uno status da proteggere: la sua fonte è l’axìa ossia il valore e la dignità che ne fanno, diremmo oggi, una "persona” nel senso più lato del termine, comprensivo di ogni suo diritto e di ogni sua pretesa di difesa dei diritti che le appartengono.
La attribuzione della timè, consentiva alla persona, di agire in caso di violazioni e di esercitare le timaì, ossia i diritti garantiti all’individuo e protetti  dalla legge.
Particolare importante: il nocciolo normativo in questi casi non è tanto la difesa dei diritti della vittima, ma la sanzione per comportamenti inaccettabili. I diritti della vittima sono difesi attraverso la definizione di condotte disonorevoli e non viceversa.
L’accusa pubblica ha come obiettivo la condotta dell’imputato che ha violato i suoi doveri.
I diritti della "vittima” erano protetti come effetto collaterale della sanzione della condotta riprovevole di fronte alla comunità.
Mentre la persona offesa poteva poi esperire "azioni private” contro il reo.
Perché questa premessa? Perché raffrontando quella civiltà ai nostri tempi attuali ci accorgiamo come, invece, la presunta vittima sia, oggi, ormai la protagonista del processo penale e cerchi di imporre tempi e modi dello stesso condizionando la decisione.
L’azione penale è di pertinenza della Procura della Repubblica che rappresenta lo Stato contro un singolo cittadino, presunto innocente, che ha tutti i diritti di essere giudicato serenamente in forza dei principi del diritto penale, complesso di norme  che non può piegarsi ai diktat delle persone offese.
Sarebbe bene ricordare che la parte civile è una parte non necessaria ma eventuale del processo penale.
 
2. Lo straripamento delle azioni delle persone offese. Il compito "non agevole” dell’imputato.

La premessa è ancor più necessaria ove si presti attenzione ai molteplici casi di accuse infondate, gonfiate ad arte, acuite dall’evocazione di guai peggiori e tutte sbandierate con invocazione del "codice rosso” che nato con l’intento di arginare i fenomeni di violenza di genere, in realtà ha prodotto effetti pratici nulli.
A tanto deve aggiungersi che, processualmente, la persona offesa gode di una credibilità maggiore dell’imputato giacchè, per Giurisprudenza costante, è sufficiente che la sua disposizione sia coerente e logicamente corretta per non abbisognare di riscontri esterni, sicchè la palla da quel momento passa all’imputato che deve accollarsi l’onere probatorio di confutare le accuse, private, della denunciante, persona offesa, parte civile, coadiuvata da questa e quell’altra associazione a difesa dei suoi diritti.
Un compito non certo agevole per l’imputato.

3. La posizione processuale delle persone offese e la necessità di una difesa attenta per far emergere le contraddizioni.

Nell’esame, ormai quotidiano, che lo studio ModernLaw effettua dei casi dei violenza sessuale al fine di scoprire indirizzi giurisprudenziali, precedenti utili, casi che possono servire allo studio del consenso nel momento dell’atto sessuale, delle capacità di svelare le contraddizioni o addirittura le menzogne della parte privata che accusa, ci si è imbattuti in una recente pronuncia della Cassazione sez. III , del 16/03/2026 n. 9917.
L’imputato già assolto nei primi due gradi di giudizio "perché il fatto non sussiste”, ha dovuto difendersi anche dinanzi la Suprema Corte di Cassazione a seguito del ricorso proposto dalla parte civile (la sua ex moglie) per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale.
Costei lamentava che in un primo episodio di pretesa violenza sessuale non vi era stata manifestazione del consenso sotto forma di "non espressa dichiarazione del dissenso”, mentre in un secondo episodio, avvenuto addirittura in ospedale, le sarebbe stato somministrato un calmante per abusare di Lei.
Il ricorso, che pretendeva una riapertura del processo, una rivisitazione degli elementi di fatto ed un rinnovamento dell’istruttoria attraverso una prova decisiva, è stato dichiarato inammissibile.
La persona offesa lamentava, altresì, il difetto di motivazione ed il travisamento del fatto.
La Suprema Corte ha dovuto innanzitutto  chiarire che per il disposto dell’art. 606 lett. e) il vizio della motivazione deve essere desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato, nel senso che deve essere "interno” all’atto sentenza e non frutto di una rivisitazione in termini critici del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito. Così come ha dovuto chiarire i termini teorici della violazione per mancata assunzione di una prova decisiva e quelli in materia di "travisamento della prova”.
Tanto in quanto la persona offesa chiedeva alla Cassazione, apertamente,una rivalutazione dei fatti probatori emersi, attività, come tutti gli addetti ai lavori sanno, estranea al Giudizio di legittimità.
La Corte Suprema ha ricordato che le sentenza dei giudici di merito non erano riformabili né attaccabili atteso che il "narrato della persona offesa non solo non aveva avuto seri riscontri ma addirittura era smentito da elementi di segno contrario emergenti in atti”, e che l’avvenuta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (operazione effettuata nel corso del giudizio di appello) non ha consentito di superare le contraddizioni, inverosimiglianze e amplificazioni, già riscontrate nel corso del giudizio di primo grado.
Alla base quindi dell’assoluzione dell’imputato vi è stato un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dell’accusatrice che, nel contraddittorio delle  parti, è stata esaminata ed ha avuto modo di esprimere un narrato "amplificato” dalle tensioni derivanti dall’avvenuta separazione del marito, ma che non ha fornito riscontri concreti ed effettivi alle accuse. 
Il contraddittorio processuale, rimane il momento decisivo di questo tipo di processi, ed è lì, nel rispetto delle regole del’esame incrociato, che tutte le parti ed il Giudice devono osservare, che si crea la piattaforma probatoria per verificare l’attendibilità degli accusatori privati che ormai proliferano nelle nostre aule di giustizia. 


23 agosto  2026                                             Avv Filippo Castellaneta