STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

RIFORMA PENALE CARTABIA Stato dell'arte, gli obiettivi, il ruolo del difensore

"Stato dell'arte, gli obiettivi, il ruolo del difensore"

RIFORMA PENALE CARTABIA  Stato dell'arte, gli obiettivi, il ruolo del difensore
LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO PENALE. 
Primo focus.

Cogliere l’opportunità per un "giusto processo”penale.

1. Lo stato dell’arte.

Il disegno di Legge A.C. 2435 fu presentato alla camera il 13.03.2020.

Con la formazione del Governo Draghi, il Ministro della Giustizia Cartabia, nel mese di marzo 2021, ha insediato una commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al d.d.l A.C. 2435 (c.d. Commissione Lattanzi).
Sulla base dei lavori di questa commissione, il 14.07.2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario.

La commissione giustizia ha concluso l’esame del provvedimento (A:C: 2435-A), il 30.07.2021.

Il 3.08.2021 il testo è stato approvato dalla Camera dei deputati ed inviato al Senato per l’ulteriore corso.

Il testo prevede, all’art. 1, il conferimento della delega al Governo, da attuarsi entro un anno, sui seguenti temi:
progetti organizzativi delle Procure della Repubblica;
revisione del sistema sanzionatorio;
introduzione di una disciplina organica della giustizia ripartiva;
notificazioni e processo in assenza e processo penale telematico;
indagini preliminari ed udienza preliminare;
procedimenti speciali, giudizio e processo davanti al Tribunale monocratico;
giudizio di appello;
ragguaglio tra pene pecuniarie e detentive;
disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni;
controllo giurisdizionale sulla legittimità della perquisizione;
sospensione della prescrizione;
previsione di cause di improcedibilità della azione penale (mancata definizione del processo di appello entro 2 anni e di quello di Cassazione entro 1 anno).

L’articolo 2 del disegno di legge, contiene, invece, delle novelle al codice penale ed al codice di procedura penale: tali disposizioni, una volta approvate, saranno immediatamente precettive.

A settembre 2021 il testo dovrà essere esaminato dal Senato della Repubblica.


2. Gli obiettivi principali della riforma 

Senza entrare nel merito delle singole previsioni della riforma, che questo studio cercherà di esaminare e sintetizzare successivamente per argomenti, sicuramente le norme in fase di approvazione  riassumono alcuni obiettivi che possono così sintetizzarsi:
1) Innanzitutto, evitare che la prescrizione, così’ come concepita dalla riforma precedente, paralizzi il processo penale creando la figura dell’imputato a vita in palese contrasto con il principio, che ribadiamo è un principio da intendersi a  favore della persona sottoposta a processo, e quindi, garantista, della ragionevole durata del processo;
2) Cercare di snellire alcune procedure e renderle più effettive e realistiche (inutile celebrare una udienza preliminare che molte volte serva davvero a poco),  e al contempo aumentare le possibilità di accesso ai riti alternativi.
3) Dare effettività a principi spesso richiamati dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo quali: la garanzia che la prima notifica del processo venga effettua "a mani proprie” dell’interessato; la previsione di una disciplina della c.d. "giustizia riparativa” molto spesso declamata; la previsione di sanzioni effettivamente alternative al carcere e per un numero maggiore di reati rispetto alle previsioni attuali (anche se rimane l’incognita delle tante ostatività i cui è disseminata la attuale legislazione penale penitenziaria e di sorveglianza);
4) La possibilità di stabilire sin dal momento  della decisione nel merito quali saranno le modalità della esecuzione così sfrondando il sistema da numerose altre procedure intermedie;
5) Creare attraverso l’ufficio del processo  uno staff che coadiuvi le attività processuali e tutte quelle attività collaterali allo svolgimento di un giudizio penale (calendarizzazione, esecuzione delle disposizioni del magistrato, liquidazioni di quanti hanno lavorato nel processo, esecuzioni dei provvedimenti definitivi, ecc….) al fine di  realizzare un "prodotto” istituzionale più efficiente.


3. L’azione dell’avvocato  penalista 

E’ indispensabile porsi in maniera critica ma costruttiva di fronte alle nuove norme: un approccio proiettato nel futuro.
L’avvocato moderno ed effettivamente garante dei diritti del proprio assistito ha necessità di un processo "giusto” (ossia perfettamente garante di procedure lineari e non farraginose), di una "burocrazia processuale” snella (e il processo penale telematico va in questa direzione) e di una applicazione concreta con richiamo effettivo e non di facciata a principi ineludibili del processo penale moderno, quali: la durata minima e limitata della custodia cautelare, tempi di indagine definiti, tempi processuali certi, pena intesa come sanzione di emenda e di recupero e non come "rinchiudere per prevenire”, interazione con le energie intellettuali esterne al processo, necessità di essere informato ed edotto delle valutazioni che terzi fanno del comportamento del condannato (penso alla necessità che il difensore ha, di rapportarsi con istituti di pena, UEPE, strumenti della mediazione penale e di essere partecipe dei processi decisionali o valutativi di quegli organi)

In sostanza, la riforma Cartabia, può offrire nuove opportunità al difensore penale che vuole affrontare il processo in maniera dinamica e non statica, e che intende garantire i diritti dell’assistito senza eccessivi tatticismi ma apertamente forte delle garanzie previste da Costituzione, Carte Internazionali e codici

Un processo penale moderno, giusto, come la Costituzione prescrive, certo nei tempi, rispettoso delle garanzie, ossequioso dei principi fondamentali  dell’Uomo, lontano da stereotipi "forcaioli” o "populisti” è il processo che ogni penalista persegue.

Una procedura penale più snella e definita che assicuri tempestività tra domanda (istanza del difensore) e risposta dell’ordinamento (decisione del Giudice) e tra avvio di un iter burocratico (penso ai dissequestri, alle restituzioni, alle liquidazioni) e definizione dello stesso, è la procedura  che ogni difensore agogna.

Una esecuzione penale ispirata al principio di umanizzazione della sanzione, e della pena intesa come sacrificio e "percorso di rinascita” (e non solo come chiusura in carcere) e sempre più "partecipata” con il coinvolgimento costante della difesa in ogni momento decisionale e valutativo che riguardi il condannato, è la esecuzione cui ogni penalista aspira.

In ogni riforma il difensore bravo e diligente deve poter trarre elementi  favorevoli al suo agire perché agisce non per bandiera, non per credo politico ma solo ed unicamente per la tutela e difesa di diritti.


Avv. Filippo Castellaneta