STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

RIFORMA PENALE CARTABIA. II FOCUS. LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE

RIFORMA PENALE CARTABIA. II FOCUS.  LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO PENALE
RIFORMA PENALE CARTABIA. II FOCUS. DIGITALIZZAZIONE

Nel processo penale la digitalizzazione degli atti diventa regola e non più eccezione.

1.Premessa riepilogativa.

La riforma Cartabia è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 3 agosto 2021 e inviata al Senato, per l’ulteriore corso, il 4 agosto 2021.

Riassumendo, gli obiettivi della legge Delega sono i seguenti:

La legge delega del Parlamento consentirà al Governo, entro il termine di un anno, di adottare decreti legislativi per la introduzione nel codice penale, di procedura penale e nelle leggi penali ad essi collegati, nonché nelle norme dell’ordinamento giudiziario di una serie di norme volte a:
a) Rivedere i profili organizzativi delle Procure della Repubblica;
b) Rivedere il sistema sanzionatorio dei reati;
c) Introdurre una disciplina organica della Giustizia riparativa;
d) Introdurre una disciplina organica dell’ufficio del processo penale.

Gli schemi dei decreti attuativi saranno adottati su proposta del Ministero di Giustizia e sentito il parere dei Ministeri della Pubblica Amministrazione, della Innovazione tecnologica, del Lavoro, delle Finanze nonché del Ministero dell’Interno

Entro due anni dalla approvazione dell’ultimo decreto, il Governo può adottare provvedimenti correttivi ed integrativi dei decreti emanati ma sempre nel rispetto dei principi e dei criteri ispiratori della riforma.

2. La digitalizzazione del processo penale. L’art. 1 comma 5 della Legge Delega.

Una delle prime previsioni della legge delega riguarda la digitalizzazione delle procedure annesse e connesse al processo penale.
La crisi pandemica, con la conseguente riduzione delle attività in presenza ha determinato una inevitabile accelerazione delle attività processuali o para processuali telematiche.
Al fine dichiarato di evitare l’accesso di pubblico, e soprattutto di avvocati, nelle cancellerie dei Palazzi di Giustizia e nelle segreterie delle Procure, si è attivato un sistema, eccezionale e temporaneo, di invio degli atti con tutte le garanzie legali connesse al "deposito ufficiale e quindi legalizzato.

Con la riforma Cartabia la digitalizzazione è destinata a dismettere i panni della "temporaneità” ed  a diventare "sistema”.

L’art. 1 comma 5 della legge in approvazione prevede infatti soltanto in via residuale il deposito di atti in formato "cartaceo” e vira deciso verso l’impiego di atti con modalità non telematiche. 

Il decreto legislativo da prepararsi, dovrà prevedere la possibilità che atti e documenti vengano formati, e conservati in formato digitale.

I canoni cui dovrà ispirarsi la gestione digitale della "comunicazione processuale” sono indicati nel modo che segue:
1) Garantire la autenticità, l’integrità, la leggibilità e la reperibilità dell’atto;
2) Garantire, ove previsto, la segretezza dell’atto
3) Assicurare a mittente e destinatario certezza circa l’invio e la ricezione dell’atto in formato digitale;
4) Assicurare la certezza di identità di mittente e destinatario
5) Assicurare, per gli atti che devono essere compiuti personalmente dalla parte, la possibilità di poter effettuare, anche il deposito non telematico.
6) Definire con successivo regolamento le "regole tecniche” riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche.
7) Prevedere una disciplina "transitoria” capace di coordinare il passaggio dalla disciplina vigente a quella che sarà attuata a seguito dei principi della legge delega con particolare attenzione alla formazione di tutto il personale coinvolto.
8) Prevedere in caso di malfunzionamento anche temporaneo, la possibilità di utilizzare modalità alternative per il compimento dell’atto.
9) Prevedere di dare notizia ufficiale del "malfunzionamento” anche temporaneo a tutti gli interessati onde evitare il pregiudizio dei diritti degli stessi.
10) Prevedere che sia data sempre notizia del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici. 

Una previsione quindi abbastanza specifica delle modalità di utilizzo, del regime intermedio e della tutela delle garanzie connesse alla instaurazione, graduale, della digitalizzazione nel processo penale.
Nessun rischio devono correre i diritti: il malfunzionamento del sistema informatico non può pregiudicare l’esercizio delle facoltà difensive.

3. Le opportunità per gli avvocati.

Il "sistema digitale” in fase di attuazione, di formazione e di ulteriore affinamento non può non trovare il consenso dell’avvocatura moderna.

Eliminare i passaggi in cancelleria, i tempi morti di attesa, le stesse richieste di appuntamento e risolvere la questione della necessaria collaborazione tra professionista e struttura giudiziaria con l’invio telematico ed anche, magari, in futuro, con il colloquio visivo da remoto con il cancelliere o anche con il Pubblico Ministero o il Giudice rappresenta una novità importante.

Il futuro ed il progresso, anche nel campo del diritto penale e del processo penale, è la innovazione digitale e la possibilità-necessità di adeguare la gestione degli "affari di giustizia” ai tempi.

Sicuramente il sistema giustizia potrà trarne vantaggi dal punto di vista della efficienza e della rapidità quanto meno della comunicazione delle decisioni, purchè il personale sia qualificato e sia formato in maniera tale da non trascurare gli aspetti indissolubili della effettiva tutela dei diritti che sempre più spesso passeranno dalla sicurezza della "effettività della comunicazione”.

Per i penalisti può essere l’occasione per cercare di diminuire la prepotente tirannia di quel mostro che è la "burocrazia giudiziaria” troppo spesso capace di ritardare il reale compimento di percorsi giudiziari apparentemente chiari e lineari che ricevono intoppi inaspettati a cause di macchine burocratiche datate  e farraginose.

L’avvocato ha la straordinaria opportunità di gestire dallo studio gran parte della sua attività e comunque la possibilità di avere più tempo da dedicare all’approfondimento ed alla analisi giudiziaria e quindi alla "preparazione della argomentazione” più consona ed esatta al caso concreto. Che è, da millenni, il suo vero e principale compito (1). 

La sfida dell’avvocatura moderna è cominciata.

(1): sul punto si veda l’articolo on line "il penalista, la PEC, il PST e Quintiliano” in www.avvocatocastellaneta.it rubrica "Diritto e Ragione”.

A cura dell’avv Filippo Castellaneta ( studio legale  www.modernlaw.it )