La difesa dell'autore di reati sessuali nel processo e nell'esecuzione penale
Il codice da rosso diventa verde
La difesa dell’autore di reati sessuali nel processo e nell’esecuzione penale
1. Premessa necessaria. La difesa è inviolabile.
Il Processo penale accusatorio ha le sue regole che non possono essere stravolte per supposte esigenze emergenziali.
Doppio binario, binario rosso, immotivate risposte securitarie a supposte emergenze dettate da "casi particolari” e non, ovvero da fenomeni assurti a indicazioni generalizzanti che quindi rivestono carattere sociale, non possono costituire le ragioni per la soppressione o la sterilizzazione dei principi inderogabili posti per lo svolgimento di un giusto processo.
Occorre rispetto del "procedimento probatorio” cioè di quell’insieme delle attività compiute dal Giudice e dalle parti per arrivare alla ricostruzione del fatto storico, e che si attua nel procedimento penale.
Assistiamo oggi alla predisposizione di "corsie preferenziali” che se possono essere accettabili per quel che concerne i tempi del processo, anche se inevitabilmente si tende in questa maniera a mettere da parte o a posticipare altre tipologie di accertamenti penali, non sono accettabili per la sbrigatività probatoria e per la credibilità tout cour che si concede alla c.d. persona offesa dal reato che quasi sempre viene appellata "vittima” sin dal primo atto del procedere, creando così già un’area semantica di protezione della stessa giacchè per autonomasia la vittima deve essere protetta, creduta, aiutata.
Ma la difesa è diritto inviolabile ed il processo, sorto per evitare la primitiva vendetta privata, deve garantire la difesa, declamata "inviolabile” dall’art.24 della Costituzione.
2. La difesa dell’accusato di reati sessuali o da "codice rosso”.
Occorre, sempre, difendere l’imputato.
E, ricordiamolo ancora, il processo viene svolto per accertare se un fatto del passato sia accaduto e con quali modalità. L’accertamento legale si effettua attraverso un processo penale che ha le sue regole prima fra tutte la presunzione di non colpevolezza dell’imputato, e le sue garanzie procedurali (prove legittimamente acquisite) e decisorie (condanna soltanto quando la colpevolezza è accertata al di là di ogni ragionevole dubbio).
Ma la difesa dell’accusato di reati contro la persona, violenza sessuale, maltrattamenti e atti persecutori in particolare è difesa difficile, impervia, complicata e per questo deve essere "coraggiosa”.
La violenza sessuale viene definita subito e spesso genericamente "stupro”, i maltrattamenti vengono rappresentati sempre come cruenti ed umilianti, gli atti persecutori come altamente invasivi.
Nel capo di imputazione spesso ricorre la parola, riferita all’imputato di "aguzzino”.
Talchè l’arrestato o anche il semplice indagato nell’opinione pubblica riveste subito la fisionomia, la veste e le sembianze del "cattivo”.
Purtroppo, poi, nella vulgata si creano approssimazioni improprie e quindi si tende a traslare la brutta immagine della vittima su quello che sarà il Suo difensore. E quindi partono le minacce, le accuse, gli improperi contro chi, all’opinione del pubblico ignorante, "pretende” di difendere un’accusato di violenza sessuale, di maltrattamenti o di atti persecutori.
Quasi che del processo non vi sarebbe bisogno, in questi casi.
Questa premessa ci occorre per inquadrare la difesa da apprestare in tali occasioni.
Innanzitutto deve essere una difesa convinta, che non deflette, che tratta il caso per quello che è senza falsi (o finti) moralismi.
Il difensore deve essere consapevole dei rischi e delle difficoltà ma al tempo stesso della necessità di "difendere”.
Poi, può iniziare il suo lavoro. Se invece manca questa consapevolezza bene farebbe a lasciare l’incarico: si evitano brutte figure e soprattutto si creano difficoltà ulteiori all’accusato.
3. La prova nei processi da codice rosso. Contrazione dell’accusatorio.
La prova viene definita una fattispecie complessa a formazione successiva.
L’art. 111 costituzionalizza il principio del contraddittorio nella formazione della prova, ossia "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”.
Nel ricordare quello che affermava il filosofo tedesco Franz von Liszt, autore della più efficace definizione del concetto del diritto dello Stato di punire e dei suoi limiti, descritto come "Il diritto penale rappresenta la potestà punitiva dello Stato giuridicamente limitata”,si deve altresì rammentare che si può punire soltanto per un fatto previsto dalla legge come reato e con sanzioni predeterminate e conosciute e soltanto se si è raggiunta la prova, in contraddittorio, della colpevolezza dell’imputato.
In questa maniera si comincia a porre un limite alla potestà punitiva dello Stato e ad arginare lo strapotere di mezzi investigativi che possono adoperarsi contro il singolo individuo.
Il legislatore, però, ha inteso creare delle preferenze con la legge n. 69/2019 ritenendo di risolvere l’emergenza (sociale) dei fenomeni di aggressione soprattutto contro le donne, e della violenza di genere, sacrificando le regole dell’accertamento probatorio.
Il binario rosso si è dipanato così:
a) Art. 347 comunicazione in forma orale della notizia di reato. Alla comunicazione orale deve seguire "senza ritardo” la comunicazione scritta.
b) Art. 407 comma 2 lett. A > i tempi di durata delle indagini sono di due anni ( tempo massimo previsto al codice) per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis e 612 ter c.p. ovvero degli artt. 582 e 583 quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma numeri 2,5 e 5.1 e 577 primo comma n. 1 c.p.).
c) Art. 370 c.p.p. ampi poteri di delega alla p.g. in materia di reati da codice rosso.
Se è condivisibile l’obiettivo di garantire la protezione della persona minacciata e la conoscenza dei suoi diritti e la applicazione di misure cautelari nell’immediato e nei casi più gravi, non è ammissibile la cristallizzazione della prova in tali frangenti.
Poi:
d) Ai sensi dell’art. 362 c.p.p. dopo al denuncia anche orale la persona offesa deve essere assunta a sommarie informazioni entro 3 giorni dall’iscrizione della notizia di reato che naturalmente è immediata soprattutto se ricorre la richiesta di applicazione di misura all’indagato.
Nell’immediatezza dei fatti possono essere riscontrati dati oggettivi ma la realtà è che entrano dichiarazioni della persona offesa che sono molto spesso dettate dall’ira per quel che è successo, dal risentimento verso il denunciato, dal desiderio di rivalsa se non di vendetta.
In questo reticolo investigativo si inseriscono poi le prassi (scritte) dettate dalle Procure ,Dichiarazione e verbali di pg che a detta delle Prassi elaborate da qualche procura della Repubblica (Tivoli) sono standardizzate anche nel linguaggio ( non usare il termine di "liti in famiglia” ma di "violenza domestica” ad esempio) al fine di etichettare ora e per sempre direi la vicenda e di far entrare nel processo penale, quel processo penale che dovrebbe essere governato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, le dichiarazioni iniziali dettate da ira , odio e risentimento nei confronti dell’indagato.
Processo successivo nel quale ci si ritroverà, come d’incanto, le dichiarazioni chiaramente ultra-accusatorie della persona offesa raccolte unilateralmente nella caserma dei carabinieri o in altro luogo riservato dalla polizia giudiziaria volta a proteggere e tutelare la denunciante che non può parlare di lite in famiglia ma deve parlare, per prassi consolidtata, di violenza domestica.
Ancora nelle prassi diffuse sempre dalla Procura di Tivoli si legge "Qualora la vittima non intenda recarsi in Ospedale rappresentarle che i mancati accertamenti compiuti nell’immediatezza del fatto potrebbero pregiudicare l’accertamento delle responsabilità dell’aggressore”.
Questo perché "necessità di procedere tendenzialmente a una acquisizione di informazioni immediata e completa, nel momento in cui la vittima ha inteso denunciare. In questo momento la volontà della persona è determinata e procede, anche solo dopo pochi giorni potrebbe essere indotta a rivedere la propria scelta”.
A fronte di questa impostazione nettamente orientata a proteggere la denunciante, e ad immortalare subito, immediatamente l’assunto accusatorio ed a blindarlo, è evidente lo squilibrio netto che si crea tra chi accusa e chi difende.
Anche perché di fronte a questo monolite accusatorio il dibattimento, ove scelto come opzione processuale, diventa davvero arduo e difficile.
Perché.
Perché l’esame della persona offesa ed il suo controesame saranno condizionate dalle sommarie informazioni rese utilizzabili per le contestazioni se non acquisite dalle parti ( è invalso infatti l’uso di molti difensori di acquisire le sit per cercare di strappare le "attenuanti generiche” (ma non sarebbe più dignitoso chiedere il giudizio abbreviato?) ovvero acquisire con "qualche domanda a chiarimento”.
A fronte di questo quadro il difensore deve operare delle scelte avvedute.
Ossia: scegliere il rito abbreviato evitando il dibattimento e assicurandosi la riduzione di un terzo della pena in caso di condanna.
Ovvero: scegliere consapevolmente il dibattimento al fine di contrastare la versione dei fatti narrati dalla persona offesa denunciante già sentita a sit e protetta.
4. La difesa dell’imputato nel dibattimento. Se la si sceglie deve essere ampia ed approfondita.
Scegliamo il dibattimento per cercare di formare la prova in contraddittorio e portare il nostro bagaglio di fonti di prova e di prove vere e proprie.
Gli strumenti a disposizione del difensore sono:
Le investigazioni difensive (assunzione di dichiarazioni da persone informate sui fatti ovvero investigazioni telematiche per dimostrare ad esempio attraverso la sequela dei messaggi in chat che il rapporto era diverso dal quello narrato dalla persona offesa)
L’esame ed il controesame della persona offesa: deve essere strutturato per bene facendo specificare circostanze utili a rappresentare i fatti senza suggestioni e cercando di ricostruire una realtà diversa da quella rappresentata in denuncia e nella sit;
Apprestare un testimoniale a discarico adeguato che possa far emergere circostanze utili ad una diversa, e più favorevole all’imputato, ricostruzione del fatto.
Prepariamoci all’istruttoria dibattimentale ed aall’esame della persona offesa consapevoli che in Giurisprudenza vige un totem che è divenuto parte integrante di tutte le motivazioni delle sentenze di condanna e cioè che
"La deposizione della persona offesa può essere assunta anche da sola come prova della responsabilità dell’imputato, purchè sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità e senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 commi 2 e 3 c.p.p. che richiedono la presenza di riscontri esterni”. (Cass. Sez. VI n. 3015 del 20.12.2010 e molte altre).
In sintesi la persona offesa è sempre credibile, anche se inattendibile in parte, senza necessità di riscontri esterni a meno che non emergano "disallineamenti” rispetto a pregresse dichiarazioni.
Sul punto occorre fare dei progressi dall’angolature relativa all’interpretazione della testimonianza della persona offesa: la testimonianza va considerata autonoma e valutata soprattutto nella sua coerenza interna, nella logica e nella ricchezza di nei dettagli e la verifica non deve limitarsi al racconto ma tenere conto anche dei dati scientifici sulla memoria, perché la sola coerenza narrativa non garantisce che il ricordo sia accurato.
Occorre allora analizzare diversi fattori quali :
- Caratteristiche dell’evento;
- Caratteristiche del testimone ;
- Influenze suggestive esterne
La narrazione è intrinsecamente attendibile se logica, coerente, circostanziata nel tempo e nello spazio, ricca di dettagli.
Ma tutto questo è frutto di approfondimenti anche di natura scientifica circa la interpretazione della testimonianza.
Ci vorrebbe un convegno apposito per stabilire tutti i criteri adottabili dalla scienza per la verifica (esclusa la macchina della verità- lie detention- naturalmente) per stabilire la veridicità di una testimonianza ma su uno in particolare il difensore deve prestare molto attenzione, valorizzarlo quanto più possibile raccogliendo materiale probatorio in proposito e rappresentandolo adeguatamente al Tribunale o alla Corte e cioè la "motivazione del testimone” ossia il grado di interesse che costui ha sul destino del processo e più in generale a fonti di influenzamento che possono aver orientato le dichiarazioni rese.
In breve, possono ricorrere, motivazioni esterne e motivazioni interne: le prime sono legate a motivazioni psicologiche volte ad ottenere utilità psicologiche della persona (vantaggi economici), le seconde modificano consapevolmente il ricordo per soddisfare una necessità psicologica della persona.
Sottolineare in maniera puntuale questi aspetti della vicenda e del racconto testimoniale "a carico " può aiutare a verificare l’attendibilità del testimone.
Apportare circostanze utili a mostrare l’interesse specifico del testimone a volere la condanna dell’imputato, è importante.
Il prof. Giuseppe Sartori dell’Università di Padova, in un recente scritto comparso sulla rivista "Diritto di Difesa” ha analizzato le metodologie di accertamento dell’attendibilità intrinseca della testimonanza redigendo una checklist , con oltre 20 punti da approfondire, per valutare l’attendibilità intrinseca di una testimonianza in ambito forense.
Bisogna allora andare in profondità per dimostrare qualcosa di importante che superi il totem della quasi sempre attendibilità e credibilità del, o della, denunciante.
D’altronde la dottrina e la Giurisprudenza sono da sempre alla ricerca di "linee guida” per la valutazione testimoniale, si pensi ai lavori che hanno portato all’elaborazione della "Carta di Noto” in tema di assunzione e valutazione della testimonianza di imputato minorenne.
Magari però una più puntuale applicazione di questi principi porterebbe ad una concreta attuazione del giusto processo, ossia quello che rispetta le regole per intero, anche in materia di reati sessuali e reati di codice rosso.
E questo anche se si scelgono strade processuali diverse dal dibattimento e si sceglie, invece, di affrontare subito la discussione "allo stato degli atti”, magari inserendo le investigazioni difensive prima delle opzioni per la scelta del rito.
5. La fase dell’esecuzione: quale rieducazione per gli autori di violenze di genere
Il secondo aspetto che riguarda gli autori di violenze sessuali e di violenze di genere ai danni di soggetti fragili quali i minori e le donne è quello dell’esecuzione.
Il furore populista ha fatto in modo che, nel volgere degli ultimi anni, nei confronti degli autori di questo tipo di reati le possibilità di ottenere la pena sospesa o la pena alternativa al carcere si sono progressivamente ridotte.
Occorre però sempre "orientare costituzionalmente” la pena e quindi pensare sempre in un’ottica di recupero del condannato, chiunque sia, e per qualsiasi reato sia sottoposto a sanzione penale, superando "automatismi escludenti” palesemente incostituzionali e "ostracismi irrituali”.
La legge n. 69/2019 ha introdotto delle preclusioni ma ha anche aperto degli orizzonti nuovi.
Ad esempio modificando l’art. 165 c.p..
Mentre prima di questo intervento legislativo la pena irrogata in misura inferiore ad anni 2 di reclusione poteva essere sospesa orala sospensione è "comunque subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero dei soggetti condannati per i medesimi reati” (il riferimento è ai reati di cui agli artt. del c.p. 572, 609 bis 609 ter, 609 quater, 609 quinquies , 609 octies e 612 bis nonchè le lesioni aggravate). E questo è un momento importante in quanto fa in modo che già nel corso del processo l’accusato che vede restringersi gli ambiti di prova a favore, può consapevolmente intraprendere un programma di recupero.
Ricordiamo anche la modifica dell’art. 275 codice penale che esclude la possibilità di concedere la misura degli arresti domiciliari (per pena ipotizzabile inferire agli anni 3 di reclusione), nella ipotesi di contestazione relativa al 612 bis e 612 ter c.p.
Poi l’art. 656 comma 9 lett. a), che impedisce la sospensione della esecuzione in quanto richiama l’art. 4 bis o.p. comma 1 quater della legge n. 354/1975 che prevede per la concessione dei permessi o delle misure alternative alla detenzione sulla base dell’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.
Ancora: le modifiche all’art. 13 bis della legge n. 354 /1975 : in materia di trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi o per atti persecutori.
Il codice rosso ha inserito anche i reati di cui agli artt. 572 , 609 bis, 609 octies e 612 bis c.p., mentre prima era applicabile soltanto ai reati sessuali commessi nei confronti di persona minorenne
"Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari”
In questa fase l’esigenza di promuovere una specifica formazione in materia a beneficio di tutti gli operatori giudiziari potenzialmente coinvolti, inclusi gli avvocati, è emersa da qualche tempo e poi, per l’appunto, si è fatta più pressante e necessaria dopo l’approvazione a luglio del 2019 della normativa del cosiddetto "codice rosso”.
Sicuramente il legislatore ha inteso rafforzare la tutela delle persone offesa ma non ha previsto una riforma organica della materia.
E’ intervenuto, come scritto sopra, dal punto di vista sostanziale, processuale, penitenziario ed anche delle misure di prevenzione.
Manca però il bilanciamento di tutte le esigenze, passaggio che avrebbe dato "organicità” alla materia.
Quando si parla di "bilanciamento” si fa riferimento all’equilibrio da trovare tra celerità della risposta di sicurezza e rispetto dei diritti dell’indagato, imputato, condannato.
Il legislatore si è preoccupato soprattutto di ampliare le tutele delle persone offese facendosi carico, sul piano del diritto penale, di un fenomeno sociale ma entrando in conflitto con il garantismo di matrice costituzionale.
Anche e soprattutto nel momento dell’esecuzione della pena.
E’ notorio che vige nel "comune sentire” della stragrande maggioranza dei cittadini la strana opinione secondo al quale non c’è pena senza carcere e quindi in virtù di questa genuflessione ad un principio tanto barbaro quanto inattuale, si sono operati interventi in materia di esecuzione delle sanzioni derivanti dal riconoscimento nell’autore di alcune tipologie di reato (violenza sessuale, maltrattamenti, atti persecutori).
E quindi tutte le norme sopra citate sono orientate nel senso di anteporre, o frapporre ostacoli alla applicazione, a tali soggetti, di misure alternative alla detenzione.
Ma il nostro ordinamento penitenziario prevede, sin dall’art. 1 che il trattamento penitenziario deve essere individualizzato e cioè rispondere alle specifiche, singole irripetibili esigenze di "quella persona detenuta”.
Eppure la norme sovranazionali non prevedono soltanto la tutela della "vittima” ma vanno oltre.
L’art. 16 della Convenzione UE di Instanbul dell’11 maggio 2011 prevede che le parti contraenti adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza domestica, ed anche specifiche misure legislative per istituire o sostenere programmi di trattamento per prevenire la recidiva, in particolare per reati di natura sessuale.
La prevenzione della violenza domestica e dell’abuso sessuale passa oltre che dalla tutela delle vittime, anche dalla prevenzione e dalla eliminazione del rischio di recidiva riscontrabile nel maltrattante o nell’abusante.
La realizzazione di "buone pratiche” nell’ambito del contrasto alla violenza di genere ed alla violenza sessuale passa anche attraverso il recupero ed il reinserimento del condannato per reati contro la persona.
Costoro non possono essere abbandonati ad una esecuzione penale meramente detentiva e deprivata da qualsiasi ipotesi di trattamento adeguato: in questa maniera si favorisce l’imbruttimento e si apre la porta a comportamenti recidivanti.
Bisogna superare le barriere e gli ostracismi.
Anche il difensore e forse soprattutto il difensore attento e capace possono convincere, in una con gli operatori specializzati, l’interessato ad effettuare una esecuzione penale volta alla comprensione del problema, al dialogo, e quindi alla capacità di prevenire futuri comportamenti fuorvianti, aggressivi o abusanti.
Non è facile nella situazione carceraria di sovraffollamento che si trovano a vivere i penitenziari italiani.
Ma vi è una eccezione. Il carcere di Bollate a Milano.
In quella struttura, grazie alle capacità, all’impegno ed alla tenacia del prof. Paolo Giulini, criminologo, e della dott.ssa Francesca Gambarino, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Società cooperativa ICPM (Centro Italiano per la Promozione della Mediazione) di Milano è nata l’UTI, ossia l’unità di trattamento intensificato per detenuti sex offender.
In quel carcere 38 detenuti condannati per reati sessuali seguono un programma speciale, unico in Europa, dedicato ai sex offender e orientato a fargli riconoscere le violenze commesse al fine di non commetterle più.
E’ un passo in avanti gigantesco, ma purtroppo isolato, perché unico in Italia.
Nelle altre realtà carcerarie nulla di tutto questo: si stenta a fare trattamento per i detenuti normali, figuriamoci le difficoltà per i sex offender.
A bollate per partecipare all’UTI occorre aderirvi ossia sottoscrivere il programma ed accettarne le regole.
E’ il primo passo: riconoscere di avere un problema, e quindi capire quando il problema potrà ripresentarsi, come fare in modo di non nuocere agli altri.
E’ questo il metro per verificare la "pericolosità” e quindi la possibilità di recidiva che, guarda caso, per chi segue il programma si abbassa di molto oscillando tra 3 ed il 5 per cento. L’obiettivo finale può dirsi raggiunto.
Conoscere queste realtà è utile per il penalista: per fare cultura, per immettere nel tema della esecuzione penale criteri che possano orientare i Tribunali di Sorveglianza, per dimostrare che la finalità rieducativa della pena non è un mito irraggiungibile.
Questo scritto contiene parte dell’intervento al convegno "Oltre la pena” tenutosi a Bari il 29/05/26 presso il Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola, nonché alcune riflessioni a margine degli interventi soprattutto dell’avv. Stefania Ciocchetti, del prof Paolo Giulini e della dott.ssa Francesca Garbarino.
30 maggio 2026 avv. Filippo Castellaneta