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Atti sessuali con minorenne. EVITARE IL CARCERE PER UN PIU' EFFICACE REINSERIMENTO

Atti sessuali con minorenne.  EVITARE IL CARCERE PER UN PIU' EFFICACE REINSERIMENTO
1. La normativa sanzionatoria dell’art. 609 quater cp 

La violazione dell’art. 609 quater prevede la punizione per chi commette il reato di "Atti sessuali con minorenne”.
La pena è uguale a quella prevista per l’art. 609 bis ma la condotta non è simile: la norma punisce chi compie atti sessuali con minorenne a prescindere dal consenso del minore.
 La condotta del reato in esame, perciò, è costituita dal mero compimento di atti sessuali con minorenne.
Nello specifico:
Il comma 1 punisce, con le pene dell’articolo 609 bis c.p., chi compie atti sessuali con persona che al momento del fatto non ha compiuto i 14 anni, ovvero non ha compiuto gli anni 16 se il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona che per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo una relazione di convivenza.
Il comma 2 punisce con la reclusione da tre a sei anni, l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l’abuso dei poteri inerenti la sua posizione, compia atti sessuali con persona minore che abbia compiuto gli anni 16.
Il comma 3 punisce chiunque, fuori dai casi previsti dai commi precedenti,  compia atti sessuali con persona che ha compiuto anni 14 abusando della fiducia riscossa presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata sullo stesso in ragione della propria qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.
Il comma 4 prevede una serie di circostanze che determinano un aumento di pena (ad esempio se il compimento di atti sessuali con il minore avviene in cambio di denaro o di altre utilità, se il fatto è commesso da più persone riunite, se il fatto è commesso da componente di un’associazione a delinquere, se dal fatto, a causa della reiezione delle condotte deriva un grave pregiudizio al minore)
Il comma 5 esclude la possibilità di punire il minore che compie atti sessuali con altro minore se la differenza di età tra i due non supera i quattro  anni.
Il comma 6 prevede una diminuzione di pena per i casi di "minore gravità”
Il comma 7 prevede l’applicazione delle pene di cui all’art. 609 ter (ossia da 12 a 24 anni di reclusione).
La suprema Corte ha evidenziato come le caratteristiche di tali norme, le quali  hanno subito varie modifiche ed adattamenti con l’approvazione della  Legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. codice rosso) e con la legge 231/2021, sono da ricercarsi nella tutela del corretto sviluppo della personalità sessuale del minore stabilendo quindi la intangibilità sessuale assoluta (per il minore di anni 14) e relativa (in particolare situazioni per il minore di anni 16 nei confronti del soggetto attivo in relazione di parentela cura o vigilanza con il minore stesso). 
Il sistema processuale non prevede l’accordo sulla pena per tale reato.
Come è noto, infatti, per i reati sessuali non è possibile procedere all’applicazione della pena su richiesta delle parti ostandovi il disposto di cui all’art.444 comma 1 bis che impedisce l’applicazione della norma di cui all’art. 444 comma 1 per il reato di cui all’art. 609 bis (violenza sessuale) 609 quater (atti sessuali con minorenne) e art. 609 octies c.p. (violenza sessuale di gruppo).
Questo il quadro sintetico della normativa sostanziale e processuale contenuta nel codice penale.
Un comparto di norme particolarmente severo  nei confronti del reo e in ascendenza sanzionatoria a seconda dell’età del minore persona offesa: più piccolo  di età è il minore più alto il limite edittale della pena.
Severità che si riscontra anche in fase di esecuzione.

2. Il momento dell’esecuzione della pena. Ostatività complessa. 

Numerosi i problemi in fase esecutiva per chi è condannato per il reato di atti sessuali con minore.

2.1 Ordine di esecuzione.
Il primo problema da porsi è se, allorchè la condanna diventa definitiva, l’ordine di esecuzione deve essere sospeso ai sensi dell’art. 656 comma 5 cpp.
Detto comma prevede la sospensione della pena detentiva, anche se costituente  residuo di maggior pena, se non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall’articolo 47 ter, comma 1 della legge 26 luglio  1975 n. 354 o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 DPR 309/1990 ( ossia per soggetti che abbiano in corso o che vogliano sottoporsi ad un programma per la cura della tossicodipendenza).
Ma: il successivo comma 9 dell’art. 656 cpp prevede che la sospensione dell’esecuzione non può essere disposta nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis delle Legge 354/1975.
Questa è una norma particolare che prevede una serie di divieti alla concessione delle misure alternative alla detenzione e delle eccezioni a tali divieti.
Al comma 1 si prevede la concessione dei benefici  per i condannati  per una serie di reati purchè "collaborino con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter o.p.”
Ma non è previsto, tra tali casi,  l’art. 609 quater.
I commi 1 bis, 1 bis.1 e 1 ter prevedono delle deroghe al catalogo di cui al comma 1 , nel quale non è ricompreso, come scritto sopra, il reato di atti sessuali con il minorenne.
2.2 Osstatività alla sospensione dell’ordine di esecuzione
Ma:
L’art. 4 bis comma 1 quater della Legge n. 354/1975 richiama l’art. 609 quater. 
E stabilisce che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per il delitto di cui all’art. 609 quater del codice penale solo sulla base dei risultati dell’osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell’articolo 80 della stessa legge 354/1975.
Di seguito l’art. 4bis comma quinquies prevede che il Magistrato di Sorveglianza o il Tribunale di Sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all’art. 13 bis della stesa legge sull’ordinamento penitenziario.
L’art. 13 bis stessa legge prevede il trattamento psicologico riservato ai rei della violazione di cui all’art. 609 quater (insieme ai responsabili di altre figure di reato tra cui oggi anche i responsabili dei reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori) con finalità di recupero e sostegno.
Praticamente una strada molto in salita e che presuppone la  incarcerazione della persona condannata con l’introduzione della stessa  nel regime carcerario nel quale la popolazione detenuta, per tradizione, non è affatto benevola nei confronti di coloro che hanno riportato condanne  per violenza o abusi sessuali.
Ed in ogni caso, poiché i sex offender vengono collocati in Istituti dedicati, essi si trovano a vivere la quotidianità carceraria con chi ha gli stessi problemi e tanto al netto dell’innocenza di qualcuno.

2.3 La strada in salita per la misura alternativa.
La norma citata poi prevede che il reo possa accedere alle misure alternative alla detenzione in base all’osservazione della personalità  condotta collegialmente "per almeno un anno” ed in carcere.
Pensate allora ad una persona che abbia avuto una condanna  ad anni 2 e mesi 2 di reclusione e che deve aspettare un anno per poter chiedere una misura diversa dal carcere, inoltra l’istanza a dopo un anno con l’udienza fissata dopo 6 mesi quando praticamente gli mancano (con le liberazioni anticipate ) 3-4 mesi per scontare l’intera pena. Qal interesse avrà quella persona a perseguire e proseguire nel programma psicologico di recupero sapendo che comunque sconterà quasi intermante la pena in carcere? 
E’ un palese contrasto con l’opera di rieducazione che la Costituzione prevede all’art. 27 comma 2.

2.4  Previsione diversa costittuzionalemnte orientata
Sarebbe più logico prevedere per i soggetti che abbiano queste problematiche che il trattamento possa essere iniziato subito e soprattutto che venga valutato il periodo di osservazione agganciando i percorsi ed i trattamenti terapeutici effettuati all’esterno del carcere prima della condanna definitiva.
Questo permetterebbe  di calcolare l’anno di "osservazione della personalità” in maniera effettiva e non da quando il soggetto entra come "condannato definitivo” in carcere.
Questo garantirebbe una immediata e più efficace intrapresa dei programma trattamentale di recupero e permetterebbe di  motivare da subito il condannato ad attivarsi per superare le sue problematiche psicologiche che certamente una detenzione carceraria prolungata non potrà mai , da sola, risolvere.
Strada impervia, ma l’unica percorribile per un reale successo dell’opera di recupero e per evitare recidive.

20 aprile  2025                                               Avv Filippo Castellaneta