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Diritto penitenziario : primo commento al DPR del 26 giugno 2013, modifiche alle norme sulla esecuzione penale.

                                DIRITTO PENITENZIARIO

 Primo commento al DPR 26/7/2013  contenente modifiche alla norme sulla  esecuzione penale .

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia ha emanato il 26.06.2013 un decreto composto da quattro articoli  che si propone di ”arginare” il fenomeno del sovraffollamento delle carceri italiane.
 Il Governo prende atto della “insufficienza dell’attuale disciplina a fronteggiare situazioni contingenti legate alla inadeguatezza delle strutture penitenziarie e del regime di esecuzione delle pene detentive”;
rileva che : “”non è stato completato il piano straordinario penitenziario e non è stata adottata la riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione”;
ribadisce che “ la CEDU, con sentenza 8.01.2013 ha assegnato allo Stato italiano il termine di un anno entro cui procedere all’adozione delle misure necessarie a porre rimedio alla constatata violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, che sancisce il divieto di pene o trattamenti inumani o degradanti” .
e quindi procede ad introdurre alle norme del codice di procedura penale relative alla esecuzione delle pene detentive e alle norme dell’ordinamento penitenziario in materia di misure alternative alla detenzione e benefici penitenziari, e all’art. 73 DPR 309/90 ( in materia di droga,  alcune modifiche .

Le modifiche di rilievo apportate dal decreto sono le seguenti .
1) Modifiche al codice di procedura penale :
1.1. Introduzione del comma 4 bis all’art. 656 c.p.p., con la previsione che il pubblico ministero prima di emettere l’ordine di esecuzione  verifichi la esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire e trasmetta gli atti al Magistrato di Sorveglianza affinchè  provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il Magistrato di Sorveglianza provvede “senza ritardo”.
Sono esclusi da detta procedura :
a) I condannati per i delitti di cui all’ ’art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354;
b) I condannati che si trovino in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diventa definitiva;
1.2      Introduzione del comma 4-quater all’art. 656 cpp statuente che il PM possa avviare la procedura di esecuzione della condanna solo dopo la decisione del le Magistrato di Sorveglianza in materia di liberazione anticipata.
1.3 Introduzione  nel 5°  comma dell’art. 656 dell’inciso “ quattro anni nei casi prevsiti dall’ art, 47 ter comma 1 “. Vale  a dire la previsione della sospensione della esecuzione allorchè la pena da eseguire  sia non superiore a 4 anni nelle ipotesi disciplinate dall’art. 47 ter e cioè :
– donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente;
- padre di prole inferiore  ad anni 10 con lui convivente e madre deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole;
– persona in condizioni di salute gravi
- persona ultra sessantenne  inabile;
- persona minore di anni 21 per comprovate esigenze di salute, lavoro  o studio.
1.4  Soppressione della disposizione che impediva la sospensione della esecuzione nei confronti dei condannati per :
- Incendio boschivo ( art. 423 bis c.p.);
- Furto aggravato ( 624 bis e 624 cp)
- Delitti aggravati dalla clandestinità ( art. 61 n. 11 bis c.p.)
     1.5   Introduzione del divieto di sospendere la esecuzione per i condannati dei delitti  di maltrattamenti aggravati ( art. 572 2° comma)
Atti persecutori aggravati ( art. 612 bis terzo comma);
    1.6      Soppressione della lettera c) dell’art. 656 comma 9 che impediva la sospensione della esecuzione nei confronti di condannati  ai quali era stata applicata la recidiva ai sensi dell’art. 99 4° comma c.p.p.


2) Modifiche alle norme dell’ordinamento penitenziario.

2.1 Introduzione dell’art. 4 bis all’art. 21 o.p. : possibilità che i detenuti ed internati vengano assegnati  a prestare la propria  attività a titolo volontario e gratuito nella esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.

2.2.Abolizione del comma 1.1. dell’art. 47 ter o.p. che prevedeva  per i recidivi la possibilità della detenzione domiciliare soltanto se la pena da eseguire era inferiore ad anni tre;

2.3 Abolizione della parte finale dell’art. 47 ter comma 1 bis laddove prevedeva il diniego della applicazione della detenzione domiciliare ai recidivi ex art. 99 quarto comma .

2.4 Previsione della possibilità di rivolgere istanza per la detenzione domiciliare al Magistrato di Sorveglianza laddove vi sia “un grave pericolo nella protrazione dello stato  di detenzione”.

  2.5    Abolizione del comma 9 dell’art. 47 ter che prevedeva la sospensione del benefico                    della detenzione domiciliari  in caso di denuncia per il reato di cui all’art. 385 c.p. e la revoca in caso di condanna;

2.6      Abolizione dell’art. 30 quater che modulava  la concessione dei permessi premio     ai recidivi;
2.7   Abolizione dell’art. 50 bis che modulava la concessione della semilibertà ai recidivi.

2.8    Abolizione  del comma 7 bis dell’art. 58 quater che vietava ala concessione di affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà per più di una volta al condannato ala quale sia stata applicata la recidiva ex art. 99 quarto comma c.p.p..


3) Modifiche al DPR 309/90
3.1. Introduzione del comma 5 ter all’art. 73 con previsione della concessione dei benefici alla persona tossicodipendente anche nella ipotesi in cui abbia commesso reati diversi da quelli elencati nell’art. 73 dpr 309/90, salvo che si tratti di reati previsti dall’art. 407 coma 2 lett. a) de codice di procedura penale.


Le norme introdotte consentono, innanzitutto, di eliminare gli ostacoli che sistematicamente si frapponevano alla concessione di misure alternative e permessi premio ai soggetti recidivi.
Questa, appare, dopo una prima lettura del provvedimento, la novità di maggior rilievo: i recidivi non sono più esclusi da qualsiasi percorso risocializzante, ma vengono considerati alla stregua delle altre persone detenute, salvo a verificare la volontà di ravvedimento delle une e delle altre, compito questo cui i Tribunali ed i Magistrati di Sorveglianza sicuramente riserveranno la  loro “autonomia”. 

Il decreto costituisce quindi una inversione di tendenza rispetto a tutta una serie di leggi che negli anni scorsi avevano prodotto un aumento del fenomeno della cancerizzazione.
Il Governo lo ha fatto perché pressato dall’Europa che considera la situazione dei detenuti delle nostre carceri molto vicina se non assimilabile al “trattamento degradante” vietato da tutte le Convenzioni internazionali e dalla Costituzione.
La eliminazione delle norme che vietavano l’accesso alle misure alternative ai recidivi, la previsione dell’applicazione della detenzione domiciliare in maniera più elastica, la sospensione della esecuzione nell’attesa di verificare la “effettiva” consistenza ( al netto della liberazione anticipata) della pena ancora da scontare, la eliminazione del divieto di sospensione per i reati di furto aggravato e incendio boschivo, consentiranno una maggiore applicazione di sanzioni diverse dal carcere.
Un piccolo passo in avanti per evitare i problemi e le tragedie del sovraffollamento carcerario ed in attesa di una reale e radicale riforma del sistema sanzionatorio, di un ripensamento del concetto di “pena” che non ponga più il carcere come modello sanzionatorio quasi esclusivo, e di un catalogo di sanzioni quanto più possibile “individualizzate” e che tenda per davvero alla “rieducazione” del condannato ed al suo reinserimento sociale scongiurando ipotesi di recidiva.


Avv Filippo Castellaneta