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Sentenza nulla se imputato non ha effettiva conoscenza del processo

Sentenza nulla se  imputato non ha effettiva conoscenza del  processo
PENALE/ Il processo è nullo se l’imputato non ha effettiva conoscenza della citazione a giudizio.

Il nostro ordinamento penale ha eliminato, con la legge n. 118/14 entrata in vigore il 22.8.2014, la contumacia ed il processo contumaciale.
Tuttavia perché un processo penale possa dirsi validamente instaurato occorre che l’imputato abbia avuto "effettiva conoscenza” dello stesso tramite una valida notifica della citazione a giudizio.

Nella pratica e stante l’obbligatorietà della difesa tecnica per qualunque indagato o imputato, sono tante e varie le situazioni che possono crearsi anche in conseguenza della nomina di un difensore di fiducia o per la presenza di un difensore di ufficio ed anche in riferimento alla avvenuta "elezione di domicilio” dell’imputato presso un difensore.

Un importante arresto giurisprudenziale della Suprema Corte a Sezioni Unite (informazione provvisoria a seguito della udienza del 28.11.2019) ha stabilito che  la sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio da parte dell’indagato non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza ex art. 420 bis c.p.p..
Il Giudice ha il dovere di verificare , anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata  una effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l’indagato.

Altra recente sentenza della Cassazione,sezione seconda penale n 26105 del 2020 pubblicata il 16.9.2020,ha annullato una ordinanza della Corte di Appello di Milano che aveva rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata dal ricorrente in quanto a suo parere era sufficiente la avvenuta elezione di domicilio dell’indagato presso il difensore di ufficio nominatogli nel verbale di identificazione.

Il difensore nominato di ufficio, aveva partecipato regolarmente al processo ma non aveva avuto alcun altro rapporto professionale con l’indagato che una volta venuto a conoscenza della sentenza di condanna di primo grado aveva proposto impugnazione.

La Corte ha annullato la decisione della Corte meneghina affermando che non risultava che il difensore di ufficio avesse effettivamente preso contatto con il ricorrente, anche perché aveva cercato di inviargli una lettera raccomandata per il pagamento della parcella ma non era riuscito a rintracciarlo.
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per la ripresa del processo.


A cura della redazione del sito www.modernlaw.it ( studio legale associato Castellaneta, D’Argento Milano) .