STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PROVA SCRITTA PER LE DIMISSIONI

PROVA SCRITTA PER LE DIMISSIONI

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12269 del 31 luglio 2015, ha confermato che se il lavoratore ha dimostrato la sua estromissione dal posto di lavoro è onere del datore di lavoro fornire la prova che il recesso è intervenuto a seguito di dimissioni, con la precisazione che, stante l'interesse primario del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, l'indagine sulla sussistenza delle dimissioni del lavoratore deve essere rigorosa.

Non è sufficiente la deduzione della parte datoriale, seppur supportata da elementi presuntivi, che il rapporto di lavoro si è interrotto per effetto di dimissioni del lavoratore, in quanto sul datore di lavoro incombe la prova, da fornire attraverso elementi rigorosi e concordanti, che il dipendente abbia manifestato in modo univoco e incondizionato la volontà di interrompere il rapporto di lavoro.

L'indagine sulla sussistenza delle dimissioni quale causa di interruzione del vincolo contrattuale - si legge nella sentenza della Corte - deve essere svolta con carattere di particolare rigore, in quanto sono in discussione interessi primari giuridici, tra cui quello del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, che ricevono dall'ordinamento una tutela rafforzata ed impongono, quindi, un compiuto accertamento sulla effettiva ricorrenza della volontà del dipendente di porre fine al rapporto.

Alla luce di questi principi, la Cassazione  ha affermato che stante la mancata prova delle dimissioni del lavoratore, l'interruzione del rapporto di lavoro era da ascrivere al datore di lavoro e da ricondurre, poiché mancava un atto scritto, nello schema del licenziamento orale e conseguentemente, a seguito del processo di riforma della legge n. 92/2012 (riforma Fornero), rientrante nel regime di tutela reintegrativa piena (ovvero licenziamento inefficace).

a cura della redazione modernlaw