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PENALE/Violenza sessuale tentata o molestie?

PENALE/Violenza sessuale tentata o molestie?
PENALE  /  Violenza sessuale senza alcun contatto fisico. Tentativo o reato di molestie?   

Requisito imprescindibile del reato di violenza sessuale previsto e punito dall’art. 609 bis del codice penale è il compimento o la sottoposizione della vittima  ad un atto sessuale.

Sicchè, perché ricorra tale delitto occorre che l’autore compia sul corpo della vittima un atto a sfondo sessuale con toccamento di zone erogene : è necessario che l’azione dell’abusante si compia attraverso quanto meno la palpazione di una determinata zona del corpo della vittima.

Secondo l’orientamento costante  della Cassazione perché ricorra il reato consumato è sufficiente che il contatto raggiunga le parti intime della vittima ( zone genitali o comunque erogene) essendo insufficiente che il contatto corporeo sia di breve durata, o che la vittima riesca a sottrarsi alle attenzioni del suo aggressore, o che costui raggiunga o meno la soddisfazione erotica  ( Cass. Sez. III n. 4674 del 22.10.2014).

Ricorre invece l’ ipotesi di reato di violenza sessuale solo tentata,  allorchè gli atti diretti in modo non equivoco  compiere un atto sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo, o quando il contatto sia stato solo fugace e non abbia raggiunto zone erogene della vittima (o considerate tale dal reo), oppure  per la reazione della vittima, o infine  per altre concause accidentali: se non vi è stato contatto ma dall’azione è evincibile la volontà di attingere il corpo della vittima per finalità sessuali, il delitto di cui all’art. 609 bis c.p. può essere punito soltanto a titolo di tentativo e la pena diminuita.

Di recente, invece, una sentenza della Cassazione ha rilevato (ma non risolto, atteso che trattasi di annullamento con rinvio) il problema della ricorrenza del reato di molestie punito dall’art. 660 c.p. in vece  di quello di tentata violenza sessuale.

Infatti, Cass . sez. III del 10.5.2018 n. 23862 ( depositata il 28.5.2018) ha annullato con rinvio una sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva omesso di motivare sul punto e che non aveva assunto una prova potenzialmente decisiva ai sensi del combinato disposto  degli articoli 190 e 495 c.p.p.).

Nel caso di specie uno degli episodi contestati all’imputato riguardavano un "contatto” che non si era realizzato sia per la ferma opposizione della vittima sia per la distanza tra agente e persona offesa rappresentata materialmente da una porta che solo la persona offesa aveva la possibilità di aprire ( l’episodio si era svolto in ambito domestico) e che costituiva la distanza insormontabile tra l’aggressore e la persona offesa. 
E’ da sottolinearsi come al diniego ed alle urla della vittima l’imputato si sia determinato ad andar via senza in alcun modo compiere atti di violenza sulle cose ( ad es. forzando o cercando di forzare la serratura) sicchè è plausibile ritenere che la condotta penalmente rilevante si sia arrestata ben prima del tentativo penalmente punibile e la condotta possa essere sussunta invece sotto la fattispecie del reato di molestie (art. 660 c.p.) .
 La Corte di Cassazione ha annullato con rinvio rimettendo gli atti ad altra Corte di Appello mediante "ricognizione dello stato dei luoghi” proprio al fine di consentire alla  difesa di poter fornire una prova ( ritenuta decisiva ) sul punto contrastato.

A cura della redazione di www.modernlaw.it.