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PENALE.Violenza contro la persona. La perona offesa non può impugnare i provvedimenti in materia cautelare che riguardano l'indagato.

PENALE.Violenza contro la persona. La perona offesa non può impugnare i provvedimenti in materia cautelare che riguardano l'indagato.

La persona offesa ha facoltà di presentare memorie al Giudice sin dall’inizio del procedimento ai sensi dell’art. 90 c.p.p..

Tuttavia la persona offesa, neanche a seguito delle nuove norme introdotte,  non ha un autonomo potere di impugnazione dei provvedimenti che revocano o attenuano le misure cautelari nei confronti dell’indagato dei reati di violenza contro la persona.
Tanto in quanto nessuna norma prevede tale facoltà ed inoltre, nel nostro ordinamento, vige il principio espresso dall’art. 568 c.p.p. e cioè che il diritto ad impugnare spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo stabilisce.

In tal senso si è pronunciata anche la Cassazione sezione IV penale, con sentenza n. 18851 del 10 aprile 2012.
La Corte, con tale pronuncia, nel processo per il naufragio della nave Concordia avvenuto all’isola del Giglio, ha escluso la possibilità per le persone offese di ricorrere per Cassazione avverso la ordinanza in materia cautelare che riguardava gli indagati dell’epoca.

A cura della redazione di www.modernlaw.it