STUDIO LEGALE ASSOCIATO - MILANO

PENALE/ Stupefacenti e Lavori di Pubblica Utilità

PENALE/ Stupefacenti e Lavori di Pubblica Utilità
PENALE/ Reati per stupefacenti e lavori di pubblica utilità.
      
Sin dal 2005 (con il D.L. n. 272 del 30.12.2005, ed in particolare con l’art. 4bis che ha introdotto i comma 5 bis e 5 ter all’art 73 DPR n. 309/1990) il legislatore ha previsto la possibilità per il tossicodipendente che commetta il reato di cui al 5 comma dell’art. 73 DPR n. 309/1990 o altro reato con pena non superiore ad un anno, la possibilità di consentire, in luogo della espiazione della pena detentiva, lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità come previsto dall’art. 54 del decreto legislativo n. 27 del 2000.

La disciplina prevede una serie di condizioni  perché il condannato possa accedere allo svolgimento di lavori di pubblica utilità ed evitare la detenzione.

Tali condizioni  possono così riassumersi :
1) Mancata concessione della sospensione condizionale della pena;
2) Espressa e tempestiva richiesta dell’imputato e del difensore;
3) Audizione del  pubblico ministero;
4) Prova dello stato di tossicodipendenza del richiedente (accertato attraverso il Sert o altre strutture pubbliche)
5) La indicazione, sempre da parte del richiedente, delle sue occupazioni lavorative o anche di particolari attitudini per lo svolgimento del lavoro.
6) La decisione del Giudice.

La norma prevede altresì che la durata del lavoro deve essere "corrispondente” alla durata della sanzione detentiva irrogata.

L’art. 54 comma 3 del D. Legislativo n. 274/2000 prevede che la attività lavorativa debba essere svolta nella provincia ove risiede il condannato, o anche in provincia diversa se vi è richiesta  in tal senso, e che deve aver una durata non superiore alle 6 ore settimanali.

Particolare importante è che la conversione  della detenzione in lavoro di pubblica utilità può essere richiesta  anche per condanne per reati diversi dalla detenzione o spaccio di sostanza stupefacenti di "lieve entità”  (art. 73 comma 5 ter DPR 309/1990).

Deve però trattarsi di un reato commesso "in relazione alla propria  condizione di dipendenza o di assuntore abituale” di sostanze stupefacenti o psicotrope che comporti una pena non superiore ad un anno di reclusione.
Inoltre non deve trattarsi di un reato commesso "contro la persona” o inserito nell’elenco dei reati più  di cui all’ 407 lettera a) del codice di procedura penale. 

Giova sottolineare come sia necessario un intervento  diligente e propositivo da parte del richiedente e naturalmente del suo difensore in quanto la istanza, in possesso di tutti  requisiti di legge, è subordinata alla effettiva approvazione da per dell’Organo Giudicante.
 
 
A tal proposito si segnala l’orientamento della Suprema Corte he ha stabilito, con sentenza  Cass. sez. VI 14/01/2013- 770272013  n. 6140 che : "In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la tempestiva richiesta dell’imputato di applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 73 comma 5 bis d.p.r. n. 309/1990 in luogo della pena detentiva impone al giudice non solo il dovere di verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge ma anche di ricercare di ufficio ogni elemento utile per dimostrare l’esistenza della capacità, idoneità ed affidabilità lavorativa e sociale dell’autore del reato”.

Sicchè all’imputato ed al suo difensore l’onere di dimostrare, in concreto, la esistenza effettiva di una capacità lavorativa idonea ad esplicarsi attraverso la effettuazione di un lavoro socialmente utile e in grado di svolgere la sua funzione riabilitante e rieducativa.

A cura della redazione di www.modernlaw.it   (Studio legale associato Castellaneta- D'Argento, Milano)