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PENALE/ Si alla detenzione domiciliare per madri condannate per reati gravi

PENALE/ Si alla detenzione domiciliare  per madri condannate per reati gravi
PENALE/La Consulta infrange il 4 bis dell'ordinamento penitenziario e consente la detenzione domiciliare alle detenute madri condannate per reati gravi.


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 76 del 12 aprile 2017, ha finalmente affermato come devono considerasi, "superiori” le esigenze di tutela della maternità e del minore rispetto alla pretesa punitiva dello Stato.


L’Unione Camere Penali Italiane, e vari giudici di merito, avevano sottolineato la necessità che il legislatore evitasse di prevedere e conservare, nella legge sull’ordinamento penitenziario, rigidi automatismi che, in sede di esecuzione della pena,  impedissero alle madri condannate di espiare la pena in detenzione domiciliare o in strutture protette, privandole del necessario rapporto con il minore e causando il fenomeno della "carcerizzazione degli infanti”.

La presenza, infatti, delle condizioni ostative previste dall’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario,  impediva alle madri condannate per alcuni tipi di reato, di poter accedere alla detenzione domiciliare speciale prevista dall’art. 47 quinquies, comma 1 bis, della legge 354/1976, così applicando automatismi che privavano il Magistrato  decidente di poter valutare la possibilità, caso per caso, di concedere il beneficio e soprattutto impedivano  il diritto del minore a conservare un rapporto continuativo con entrambi i genitori. 

Interesse quest’ultimo di rango primario, tutelato e protetto sia dall’ordinamento costituzionale interno (art. 31 Cost) sia dalla previsione dell’art. 3 comma 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 76 del 2017 depositata  il 12 aprile 2017 ha dichiarato appunto la incostituzionalià della norma citata nella parte in cui esclude dal beneficio della detenzione domiciliare speciale le madri condannate per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis dell’o.p. .

Decidendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Bari, la Corte ha sottolineato  che  il legislatore non può escludere "in assoluto” l’accesso ad un istituto primariamente volto alla salvaguardia del rapporto della madre con il minore  in tenera età sol perché la condanna riguarda uno dei delitti di cui al catalogo dell’art. 4 bis.

Se l’interesse del minore è preminente, scrive la Consulta, esso deve poter esser oggetto di bilanciamento e laddove il Giudice escluda il pericolo di reiterazione del reato non può essere di ostacolo alla concessione del beneficio.

Sicchè  l’ostacolo ad un reale accesso alle misure alternative costituito dall’inderogabile catalogo dei reati ostativi, subisce una prima necessaria scalfitura e vede quindi primeggiare i diritti fondamentali dell’individuo rispetto alle generiche esigenze di sicurezza statuale .

Pertanto anche in presenza di condanne per associazione mafiosa, associazione finalizzata al narcotraffico o rapina a mano armata sarà possibile per la madre con figlio in età inferiore ai 10 anni ottenere l’accesso a misura alternative alla detenzione.

A cura della redazione dello studio  www.modernlaw.it  degli avvocati Castellaneta & D’Argento.